COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 12 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.6. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : – del Sig. HAIDOUFI Ayoub Calciatore ASD Calcio Monselice – dei Sigg.ri : Andrea TONTI, Carlo CONTARIN, Giovanni SIMONETTO e Ottorino BRUNAZZO – Dirigenti ASD Calcio Monselice – della Società ASD Calcio Monselice 1926

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 12 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.6. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : - del Sig. HAIDOUFI Ayoub Calciatore ASD Calcio Monselice - dei Sigg.ri : Andrea TONTI, Carlo CONTARIN, Giovanni SIMONETTO e Ottorino BRUNAZZO – Dirigenti ASD Calcio Monselice - della Società ASD Calcio Monselice 1926 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 20/3/2012 ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Veneto i seguenti soggetti : il Sig. HAIDOUFI Ayoub – Calciatore ASD Calcio Monselice “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10,commi 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva 2011/12 le seguenti gare : Campionato di Eccellenza : 18.09.2011 : Marano – Calcio Monselice 1 - 1 25.09.2011 : Calcio Monselice – Abano 1 – 1 Coppa Italia Dilettanti : 31.08.2011 : Piovese – Calcio Monselice 2 - 2 04.09.2011 :Calcio Monselice – Pozzonovo 1 - 3 21.09.2011 : Lape Ceregnano – Calcio Monselice 0 - 1 Nelle file della Società ASD Calcio Monselice 1926 senza averne titolo perché in detto periodo non risultava ancora tesserato per detta Società; il Sig. Andrea TONTI – Dirigente della Società ASD Calcio Monselice “per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva DUE distinte di gara (vedi atto di deferimento Procura) in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Haidoufi Ayoub non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento rimesso dalla Procura F.I.G.C.; il Sig. Carlo CONTARIN – Dirigente della Società ASD Calcio Monselice “per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva UNA distinta di gara (vedi atto di deferimento Procura) in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Haidoufi Ayoub non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento rimesso dalla Procura F.I.G.C.; il Sig. Giovanni SIMONETTO – Dirigente della Società ASD Calcio Monselice “per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva UNA distinta di gara (vedi atto di deferimento Procura) in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Haidoufi Ayoub non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento rimesso dalla Procura F.I.G.C.; il Sig. Ottorino BRUNAZZO – Dirigente della Società ASD Calcio Monselice “per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva UNA distinta di gara (vedi atto di deferimento Procura) in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Haidoufi Ayoub non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato; la Società ASD Calcio Monselice 1926 “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.” La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 10/4/2012 sono risultati presenti : - il Sig. Ayoub HAIDOUFI Calciatore ASD Calcio Monselice 1926 - iI Sig. Andrea TONTI Dirigente ASD Calcio Monselice 1926 - Il Sig.Carlo CONTARIN Dirigente ASD Calcio Monselice 1926 - il Sig. Giovanni SIMONETTO Dirigente ASD Calcio Monselice 1926 - il Sig. Ottorino BRUNAZZO – Dirigente ASD Calcio Monselice - la Società ASD Calcio Monselice 1926 tutti rappresentati dal Sig. Giovanni Simonetto, come da delega in atti. - il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del presente deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite rappresentate alla riunione del 10/4/2012, il Dott. Sciuto vista la disponibilità manifestata dai soggetti deferiti, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione degli artt. 23 e 24 del C.G.S. e ha proposto l’irrogazione delle sanzioni ridotte in appresso indicate: - a carico del Sig. Ayoub HAIDOUFI : Calciatore ASD Calcio Monselice 1926 : squalifica fino al 15/5/2012; - a carico del Sig. Andrea TONTI : Dirigente ASD Calcio Monselice 1926 : inibizione per mesi quattro; - a carico Il Sig.Carlo CONTARIN : Dirigente ASD Calcio Monselice 1926 : inibizione per mesi tre; - a carico il Sig. Giovanni SIMONETTO : Dirigente ASD Calcio Monselice 1926 : inibizione per mesi tre; - a carico il Sig. Ottorino BRUNAZZO : Dirigente ASD Calcio Monselice 1926 : inibizione per mesi tre. I predetti provvedimenti decorrono dal giorno seguente della data di pubblicazione del presente Comunicato. - a carico dell’ASD Calcio Monselice 1926 : a) ammenda di € 400,00; b) 2 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di Eccellenza 2011/2012; c) 3 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del primo turno della Coppa Italia Dilettanti, ovvero Trofeo Regione Veneto, 2012/2013. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto gli art. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone - a carico del Sig. Ayoub HAIDOUFI : Calciatore ASD Calcio Monselice 1926 : squalifica fino al 15/5/2012; - a carico del Sig. Andrea TONTI : Dirigente ASD Calcio Monselice 1926 : inibizione per mesi quattro; - a carico Il Sig.Carlo CONTARIN : Dirigente ASD Calcio Monselice 1926 : inibizione per mesi tre; - a carico il Sig. Giovanni SIMONETTO : Dirigente ASD Calcio Monselice 1926 : inibizione per mesi tre; - a carico il Sig. Ottorino BRUNAZZO : Dirigente ASD Calcio Monselice 1926 : inibizione per mesi tre. I predetti provvedimenti decorrono dal giorno seguente della data di pubblicazione del presente Comunicato. - a carico dell’ASD Calcio Monselice 1926 : a) ammenda di € 400,00; b) 2 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di Eccellenza 2011/2012; c) 3 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del primo turno della Coppa Italia Dilettanti, ovvero Trofeo Regione Veneto, 2012/2013.
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