F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/12/2000 n. 1 1 – APPELLO DELL’U.S. NOTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOTO/ AKRAI DELL’1.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 26 del 9.11.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/12/2000 n. 1 1 - APPELLO DELL’U.S. NOTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOTO/ AKRAI DELL’1.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 26 del 9.11.2000) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 26 del 9 novembre 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - provvedendo in merito al reclamo avanzatodal G.S. Akrai avverso la posizione del calciatore Enrico Fazzino - accertava che costui, pur squalificato per due gare nel corso della stagione sportiva 1999/2000 e trasferito all’U. S. Noto per quella 2000/2001 senza averle scontate con la prima squadra, aveva preso parte alla gara Noto/Akrai, disputata l’1.10.2000 per il Campionato di 2ª Categoria; e, conseguentemente, applicava nei confronti dell’U.S. Noto la punizione sportiva della perdita della gara, oltre ai conseguenziali provvedimenti disciplinari a carico del calciatore, del dirigente accompagnatore e della società. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione l’U.S. Noto, deducendo in via preliminare l’originaria inammissibilità del reclamo interposto dal G.S. Akrai, per omessa comunicazione alla controparte; e, nel merito, che della squalifica del Fazzino, avvenuta nell’ambito del Campionato provinciale Allievi, non aveva mai avuto contezza. Chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’impugnata delibera. L’appello è infondato. Dalle informazioni assunte presso il Comitato Regionale Sicilia, è emerso che il reclamo venne indirizzato al domicilio della controparte, reso noto per la stagione 1999/2000; la variazione intervenuta relativamente alla stagione in corso, non è stata invece pubblicizzata dal Comitato Regionale, la cui inadempienza ovviamente non può ricadere sull’attuale appellante, mossasi in perfetta buona fede e nel rispetto delle comunicazioni ufficiali precedentemente ricevute. Il suo reclamo era quindi ammissibile; ma era anche fondato nel merito, in quanto è certo che il calciatore, squalificato nella precedente stagione e nel frattempo trasferito ad altra società senza avere scontato la squalifica, avrebbe dovuto espiare la punizione nelle gare della prima squadra della società cui era approdato (ciò che non era avvenuto); né rileva che questa, in concreto, non avesse avuto notizia della sanzione, visto che la medesima era stata pubblicata nel comunicato ufficiale del Campionato di competenza ed era, dunque, nota almeno all’interessato, che avrebbe dovuto notiziarne la società medesima. Questa, in ogni caso, risponde oggettivamente della negligenza del proprio tesserato. L’appello deve pertanto essere respinto, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Noto Calcio di Noto (Siracusa) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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