F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 5 5 – APPELLO DELL’U.S. CATONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOTTA SAN GIOVANNI/CATONA DEL 10.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 84 del 20.3.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 5
5 - APPELLO DELL’U.S. CATONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOTTA SAN GIOVANNI/CATONA DEL 10.2.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 20.3.2001)
In seguito a reclamo proposto dalla A.S. Motta San Giovanni avverso il risultato della gara Motta San Giovanni/Catona del 10.2.2001 valevole per il Campionato di 1ª Categoria Girone D, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria rilevava che durante la predetta gara l’U.S. Catona aveva utilizzato quale assistente di parte dell’arbitro il Sig. Violante Sebastiano, il quale non ne aveva titolo perché autorizzato a partecipare all’attività Amatori con la Società Villa San Giovanni. Pertanto, con delibera pubblicata il 19 marzo 2001, infliggeva alla Società Catona la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-2. Contro la delibera della Commissione Disciplinare ha proposto appello l’U.S. Catona, chiedendone la revoca o, in subordine, la modifica, per i seguenti motivi: - la Commissione Disciplinare avrebbe erroneamente applicato al caso in esame la disciplina dettata dai commi c) d) ed e) del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria n. 16 del 12 settembre 2000, relativo al “Tesseramento dei giocatori” del Campionato Amatori 2000/2001. La normativa in questione stabilisce la necessità per il calciatore tesserato con vincolo pluriennale per società affiliate alla F.I.G.C.-L.N.D., di munirsi di apposito nulla-osta della Società di appartenenza, al fine di essere impiegato nel Campionato Amatori. Si tratta quindi di un complesso di norme che fissa le formalità per il passaggio dei calciatori dall’uno all’altro campionato; - la lettera g) dello stesso Comunicato Ufficiale detta invece il regime previsto per i dirigenti e tecnici delle Società federali e non prevede alcuna incompatibilità riguardo al contemporaneo svolgimento di incarichi dirigenziali o tecnici presso le società federali e l’impiego del Campionato Amatori, ferma restando la necessità di autorizzazione da parte della società di appartenenza; - il Violante, nella qualità di Vice-Presidente della Società Catona, aveva effettivamente ottenuto l’autorizzazione a partecipare come calciatore al Campionato Amatori, ma tale circostanza non gli precludeva lo svolgimento delle attività proprie del dirigente (ivi compresa la partecipazione in qualità di assistente di parte dell’arbitro) a favore della Società di appartenenza; - nessuna delle disposizioni citate prevede l’obbligo per la Società federale di revocare con atto formale il nulla-osta già concesso al proprio dirigente o tecnico per consentirgli la partecipazione al Campionato Amatori. L’A.S. Motta San Giovanni ha inviato proprie controdeduzioni, ribadendo che il Violante, avendo prima di quella data preso parte in qualità di calciatore a gare del Campionato Amatori, non aveva titolo a partecipare alla gara del 10.2.2001 contro l’A.S. Motta San Giovanni per conto del Catona, precedente società di appartenenza, sia pure in qualità di assistente di parte dell’arbitro. L’appello è fondato e merita accoglimento. Le disposizioni sul tesseramento dei calciatori contenute nel C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 16 del 12 settembre 2000 pongono le regole ed i limiti della partecipazione al Campionato Amatori dei calciatori tesserati per Società affiliate alla F.I.G.C., prevedendo esplicitamente che i calciatori tesserati federalmente, già impiegati nell’Attività Amatori in virtù del prescritto nulla-osta, che per carenze di organico vengono nuovamente utilizzati in gare ufficiali svolte dalla medesima, non potranno essere successivamente utilizzati nelle residue gare dell’Attività Amatori. Per quanto concerne i tecnici ed i dirigenti, la lettera g) di tali disposizioni consente che i predetti possano partecipare come calcitori all’Attività Amatori, con l’autorizzazione della Società di appartenenza, senza prevedere in tal caso la decadenza dalle rispettive cariche ovvero il divieto di svolgimento delle attività rispettivamente di tecnico o dirigente. Il virtù di tale disposizione il Sig. Violante Sebastiano, pur avendo in precedenza partecipato come calciatore all’Attività Amatori, aveva titolo per svolgere la funzione di assistente di parte dell’arbitro a favore della Società Catona, di cui continuava ad essere il Vice-Presidente, nella gara del 10.2.2001 contro l’A.S. Motta San Giovanni. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’U.S. Catona di Catona (Reggio Calabria), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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