F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 11 11 – APPELLO DELL’A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANGRI 1927/PRO EBOLITANA DEL 17.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 66 del 22.3.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 17/05/2001 n. 11
11 - APPELLO DELL’A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANGRI 1927/PRO EBOLITANA DEL 17.2.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 66 del 22.3.2001)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 66 del 22 marzo 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania rigettava, per quanto qui rileva, il reclamo interposto dalla A.C. Pro Ebolitana (la quale sosteneva che alla gara Angri 1927/Pro Ebolitana, svoltasi il 17.2.2001 per il Campionato di Eccellenza, avesse partecipato il calciatore Vincenzo Criscuolo, che, squalificato quando apparteneva ad altra società per due gare in relazione alla Coppa Italia, si fosse poi trasferito alla soc. Angri senza avere completamente scontato la sanzione) rilevando che la Corte Federale, interpellata circa l’esecuzione delle sanzioni in tale ipotesi, aveva, con pronuncia del 6.3.2001, ribadito il principio della separatezza delle competizioni e della espiazione delle relative punizioni, anche nel caso in cui il calciatore sanzionato avesse cambiato società; pertanto, doveva ritenersi regolare l’impiego del Criscuolo. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la A.C. Pro Ebolitana, richiamandosi alla costante giurisprudenza - di segno contrario - della C.A.F.. Presentava memoria di replica la soc. Angri, che invece si appoggiava alla pronuncia della Corte Federale, già seguìta da altri organismi disciplinari. L’appello - per quanto enunciante principii interpretativi più volte affermati da questa C.A.F. - non può essere accolto, stante la vincolatività della esegesi del combinato disposto degli artt. 9 comma 9 e 12 comma 6 C.G.S., oggetto della sopra citata pronuncia della Corte Federale, la quale ha affermato che il principio della separatezza delle competizioni e quindi delle relative sanzioni, non è scriminato dal trasferimento infrastagionale del calciatorepunito, giacché - e l’affermazione appare, per il vero, discutibile, stante la chiara lettera dell’ultima previsione del comma 6 dell’art. 12 - questo non deroga a detto principio, ma a quello del comma 3 del medesimo art. 12, il quale vincola l’espiazione della punizione a gare disputate dalla società cui il calciatore punito apparteneva. Resta l’esigenza - peraltro espressamente condivisa dalla Corte Federale - di evitare l’elusione della esecuzione delle squalifiche e di salvaguardare il principio di immediatezza che vi sovrintende; al riguardo, questa C.A.F. fa propria l’invocazione di un intervento del legislatore federale. Respinto l’appello, deve incamerarsi la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Pro Ebolitana di Eboli (Salerno) ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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