F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 11 11 – APPELLO DELLA S.S. MONTASOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTASOLA/ VELINIA DEL 4.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 72 del 19.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 11 11 - APPELLO DELLA S.S. MONTASOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTASOLA/ VELINIA DEL 4.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 72 del 19.4.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul C.U. n. 72 del 19 aprile 2001, accogliendo il reclamo della A.S. Velinia Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Rieti, in relazione alla gara di 3ª Categoria Montasola/Velinia del 4.3.2001, comminava alla S.S. Montasola la punizione sportiva della perdita della gara, sospesa dall’arbitro per l’aggressione fisica subita da un calciatore e per il comportamento violento del pubblico. Avverso tale decisione propone appello la S.S. Montasola deducendo a motivi che i fatti avvenuti nel corso della gara in questione non giustificavano la decisione dell’arbitro di sospendere anticipatamente la partita, chiedendo quindi la ripetizione dell’incontro. L’appello è infondato. Come risulta dal referto arbitrale e dal supplemento rilasciato alla Commissione Disciplinare, nel corso della gara si sono verificati gravi episodi di violenza, da parte di un calciatore e dei sostenitori della squadra di casa, che hanno compromesso seriamente le condizioni di sicurezza dell’incontro e dello stesso arbitro e che giustificano la decisione di questo di sospendere l’incontro. In particolare, l’arbitro ha subito il tentativo di aggressione fisica, violento e reiterato, da parte del giocatore Lulli del Montasola. Il pubblico, poi, ha lanciato in campo numerosi sassi di dimensioni ragguardevoli, diretti verso il Direttore di gara, che hanno colpito un calciatore di riserva della società ospitata. Sulla base di tali atti ufficiali, che costituiscono fonte di prova privilegiata e che appaiono assolutamente coerenti, precisi e concordanti, appare evidente che l’arbitro, sia per il grave tentativo di aggressione subito sia per il comportamento minaccioso dei sostenitori della squadra di casa, non era in grado di portare a termine la direzione della gara in condizioni di sicurezza. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Montasola di Montasola (Rieti) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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