F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 15 15 – APPELLO DELLA POL. AMBROSIANA TRE STELLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRECASTAGNI/AMBROSIANA TRE STELLE DELL’1.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 48 del 27.4.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 15
15 - APPELLO DELLA POL. AMBROSIANA TRE STELLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRECASTAGNI/AMBROSIANA TRE STELLE DELL’1.4.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 27.4.2001)
La U.S. Trecastagni proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia in relazione alla gara Ambrosiana Tre Stelle/Trecastagni Avola, disputata per il Campionato di Promozione, Girone “C”, l’1.4.2001, e terminata in parità 0-0. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Fichera Giuseppe in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 26 aprile 2001, richiamava la propria precedente decisione riguardante la gara tra la stessa Ambrosiana Tre Stelle e la U.S. Avola, disputata il 4.2.2001, con la quale aveva accolto il reclamo della U.S. Avola per la posizione irregolare del calciatore Fichera, e rilevava che detto calciatore non risultava ancora tesserato per detta società. La Commissione Disciplinare concludeva, pertanto, che il predetto calciatore non era legittimato a prendere parte neppure alla gara in questione e, in accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Trecastagni, irrogava alla Polisportiva Ambrosiana Tre Stelle, anche per l’incontro dell’1.4.2001, la punizione sportiva della gara con il risultato di 2-0 e l’ammenda di L. 400.000. Al dirigente accompagnatore della medesima società veniva inflitta la inibizione fino al 30.5.2001. La Polisportiva Ambrosiana Tre Stelle appella tale decisione sostenendone la erroneità e chiedendone la riforma. L’appello, con il quale la Polisportiva Ambrosiana Tre Stelle, reitera la tesi già formulata nell’appello avverso la precedente decisione della Commissione Disciplinare in ordine alla gara Ambrosiana Tre Stelle/Avola, è infondato. La richiesta di tesseramento del calciatore, infatti, come ha rilevato la Commissione Disciplinare, non era stata presa in considerazione dal Comitato Regionale Sicilia, in base a quanto disposto dallo stesso Comitato con le disposizioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 31 gennaio 2001. In base a tali disposizioni il Comitato avrebbe archiviato tutte le richieste di tesseramento prive del certificato di idoneità all’attività agonistica previsto dal Decreto del Ministro della Sanità del 18.2.1982 e successive modifiche, emanato ai sensi dell’art. 2 della legge 26.10.1991, n. 1099. L’art. 6, comma 2, della legge regionale del 30.12.2000, infatti, dichiara responsabili le Società Sportive e le Federazioni Sportive della mancata osservanza delle disposizioni contenute nel richiamato decreto ministeriale. La Polisportiva appellante, pur a conoscenza di tali disposizioni (a norma dell’art. 13, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), non ha allegato il certificato di idoneità agonistica alla richiesta di tesseramento avanzata il 12.1.2001. Sono esatte, pertanto, le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione Disciplinare che, non avendo altri elementi di valutazione a disposizione, ha ritenuto che il predetto calciatore non fosse ancora tesserato per la reclamante neppure alla data della gara dell’1.4.2001. Si rivela inconsistente l’obiezione della Polisportiva appellante, secondo cui le surriportate disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 36 del Comitato Regionale Siculo non sarebbero state da osservare in quanto non troverebbero riscontro nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La legge della Regione Sicilia, infatti, prevede la responsabilità anche delle Federazioni Sportive - cioè, delle strutture delle Federazioni operanti in Sicilia - del mancato adempimento da parte delle società dell’obbligo di accertare la idoneità specifica dei calciatori, di cui all’art. 43 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (obbligo che va adempiuto all’atto del primo tesseramento e rinnovato annualmente). La C.A.F., pertanto, ritiene che il Comitato Sicilia, anche in assenza di una specifica disposizione delle Norme Organizzative Interne di contenuto identico a quello dell’ultima parte del comma 5 del citato art. 43, deve ritenersi legittimato a chiedere alle società, sulle quali già grava l’obbligo di munirsi del certificato di idoneità, di presentare con la domanda di tesseramento anche tale certificato. L’appello, in conclusione, va respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Ambrosiana Tre Stelle di Aci Sant’Antonio (Catania) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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