F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 21 21 – RICORSO REVOCAZIONE DELLA S.S. ATLETICO PESCARA 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO PESCARA/PORTO DEL 24.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 17 del 26.10.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 24/05/2001 n. 21
21 - RICORSO REVOCAZIONE DELLA S.S. ATLETICO PESCARA 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO PESCARA/PORTO DEL 24.9.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n.
17 del 26.10.2000)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 28 settembre 2000, infliggeva alla Società Sportiva Atletico Pescara 96 la punizione sportiva della perdita della gara Atletico Pescara 96/Porto, in calendario per il Campionato di 2ª Categoria, Girone C, il 24 settembre 2000 e non disputata a causa della indisponibilità del campo di gioco, per sciopero del personale comunale addetto all’impianto. La responsabilità per la mancata disputa della gara veniva addossata alla S.S. Atletico Pescara 96, che avrebbe dovuto attivarsi in tempo per ottenere la disponibilità di altro terreno di gioco essendo a conoscenza dello sciopero del personale comunale indetto tempo prima secondo le norme vigenti in materia. La S.S. Atletico Pescara 96 proponeva reclamo avverso tale deliberazione, ma la competente Commissione Disciplinare lo dichiarava inammissibile, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 26 ottobre 2000 per mancato invio di copia dell’impugnativa alla società controparte. La deliberazione del Giudice Sportivo viene impugnata alla C.A.F. per revocazione. L’impugnativa è da dichiarare inammissibile, in quanto sulla deliberazione del Giudice Sportivo si è pronunciata la Commissione Disciplinare, respingendo il reclamo per motivi procedurali. La decisione di secondo grado intervenuta nel giudizio impedisce che possa esaminarsi nel merito la questione oltre che la revocazione avrebbe dovuto avere ad oggetto tale seconda pronuncia e non quella del Giudice Sportivo. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dalla S.S. Atletico Pescara 96 di Pescara e dispone l’incameramento della tassa versata.
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