F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Francesco ROLLO / A.S.D. RACALE (189/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Vincenzo TRAMONTANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12
VERTENZA: all. Francesco ROLLO / A.S.D. RACALE
(189/01)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Vincenzo TRAMONTANO
Con ricorso del 23/06/2011, l'avv. Gianni M. Zecca, legale dell'allenatore di Base Uefa "B"
Francesco Rollo, che, peraltro, ha sottoscritto il ricorso, iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrate affinche gli venisse riconosciuto il pagamento, dalla A.S.D. Racale, della somma di C. 7.500,00, oltre gli interessi di mora nonche at risarcimento del danno patito e svalutazione monetaria.
Il ricorrente, ha comunicato che in data 27/08/2010, ha sottoscritto con il legate rappresentante della A.S.D. Racale una scrittura privata nella quale fu stabilito che, per la conduzione tecnica della 1^ squadra, partecipante at campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia, la corresponsione della somma complessiva di € 7.500,00 da pagarsi in "tre rate ( la prima di € 2.000,00 al
31/08/2010, la seconda al 30/10/2010 e la terza at 30/12/2010), quale premio di tesseramento
annuale"; Inoltre, ha comunicato di essere stato esonerato in data 22/10/2010 con una nota a firma del vice Presidente, all'esito del quale a stato chiesto l'adempimento contrattuale rimasto inevaso.
Ancora, ha comunicato di essere stato reintegrato nella sua funzione di allenatore della A.S.D. Racale per poi essere stato esonerato per una seconda volta in data 23/01/2011.
In data 18/10/2011, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha richiesto at Comitato Regionale Puglia della L.N.D., se 1'accordo economico sottoscritto dalle sopra citate era stato depositato, cosi come previsto della normativa federate.
La Segreteria del Comitato Regionale Puglia, con fax del 20/10/2011, inviava copia del contratto sottoscritto dalla A.S.D. Racale e 1'allenatore Rollo nonche copia del tesseramento del tecnico
datato 27/08/2010.
La Segreteria di questo Collegio Arbitrate, con raccomandata del 28/09/2011, ha chiesto alla A.S.D. Racale eventuali controdeduzioni circa il ricorso proposto dall'allenatore Rollo Francesco ed a quest'ultimo eventuali osservazioni alla societa.
La convenuta ha controdedotto con nota del 24/10/2011 che, circa la somma di € 7.500,00 stabilita net contratto economico del 7/08/2010, al ricorrente sono stati corrisposti € 4.700,00 con piccoli acconti, e, pertanto, allo stato attuale il credito vantato dal ricorrente ammonta ad € 2.800,00.
Ancora, che, piu volte, il ricorrente a stato sollecitato dal dirigente Riotti Lucia a recarsi in sede per ottenere quanto dovuto a saldo degli emolumenti per la stagione sportiva 2010/2011, senza alcun esito e dato i rapporti intercorsi non a state mai fatto sottoscrivere at Rollo le quietanze liberatorie degli acconti versati e, pertanto, in assenza di cio, viene allegata una cartella in cui Sono stati appuntati somme versate dal 10/08/2010 al 20/01/2011 e di cio potra essere fornita prova
testimoniale qualora sara ritenuto opportune dal Collegio Arbitrale, da cui emergera che at tecnico sono state consegnate somme per € 1.700,00. Inoltre, a stato manifestato la volonta di chiudere la questione in via bonaria versando il restante importo di € 2.800,00 effettivamente dovuto e, di cio si augurano che il ricorrente faccia pervenire loro in cenno di riscontro.
Vengono allegate alle controdeduzioni copia di accordo economico sottoscritto dalle parti il 7/08/2010, copia di scheda intestata all' allenatore Rollo Francesco con annotazioni di cifre in euro.
In data 28/11/2011, in risposta alla nota del 31/10/2011, formulata dal legate dell'allenatore Rollo, il vice Presidente della A.S.D. Racale, evidenzia che la complessiva somma di € 4.700,00, effettivamente versata dalla A.S.D. Racale al ricorrente, deve intendersi a saldo delle spettanze economiche maturate nella stagione calcistica 2009/20 10.
Tale affermazione e da ritenersi priva di riscontro probatorio ed a clamorosamente smentita dai fatti.
L'A.S.D. Racale ha onorato gli impegni presi con il Rollo nella stagione sportiva 2009/2010. Continua sottolineando che a stata versata la somma complessiva di € 9.500,00, cos! come pattuito con contratto regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Puglia della L.N.D., stagione sportiva 2009/2.010.
Resta, pertanto, evidente che la A.S.D. Racale a effettivamente debitrice nei confronti del ricorrente della somma di € 2.500,00, a saldo per la stagione sportiva 2010/2011 e, quindi, chiede il rigetto della richiesta avanzata dal Rollo con il conseguente riconoscimento della somma effettivamente dovuta dalla Societa.
L'allenatore, con nota del 10/12/2011, in riscontro alla comunicazione della A.S.D. Racale del
28/11/2011, afferma che nessuna contestazione a stata avanzata per la stagione sportiva 2009/2010 e dichiara di non avere nulla a pretendere per il passato mentre lamenta il pagamento di € 7.500,00 per la stagione sportiva 2010/2011, pertanto, chiede l'accoglimento del ricorso prodotto con nota del 23/06/2011. Vengono allegate alla missiva la copia del contralto del 3/07/2009, numero tre ricevute di pagamento per un totale di € 9.500,00 sottoscritto dal Rollo.
In riscontro alle osservazioni del tecnico, il Presidente della A.S.D. Racale con nota del 2/01/2012, ha fatto pervenire le seguenti precisazioni:
1-per la stagione sportiva 2009/2010 il tecnico a stato soddisfatto in toto;
2-per la stagione sportiva 2010/2011, vale la nota relativa agli acconti versati nel periodo 10/08/2010-20/01/2011 che, salvo querela di falso, costituisce prova documentale degli
adempimenti effettuati;
3-ad ulteriore conforto di quanto affermato, si dichiara disponibile a fornire al Collegio Arbitrale dichiarazioni testimoniali validamente autenticate delle persone presenti al momento in cui gli acconti sono stati versati. Vengono elencati nominativi di personale della Societa.
In ordine ai fatti sopra esposti il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Premesso che il ricorrente ha lamentato il mancato pagamento del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2010/2011 da parte della A.S.D. Racale e che nel ricorso prodotto non entra
affatto quanto successo nella stagione sportiva 2009/2010 e, considerato che la A.S.D. Racale non ha fornito la prova di aver versato acconti al ricorrente Rollo (non possono essere prese in considerazione annotazioni di cifre riportate su di un foglio con appuntato il nome e cognome del ricorrente, senza, peraltro, riportata alcuna firma per quietanza) e tenuto conto che non possono essere prese in considerazione le annotazioni di personale della sola Societa, mentre, di contro, il ricorrente ha reiterato le sue richieste di pagamento per € 7.500,00, deve essere riconosciuto allo stesso quanto indicato in contratto.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Racale di corrispondere
all'allenatore Rollo Francesco la somma di € 7.500,00 per la stagione sportiva 2010/2011, oltre ad € 65,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.565,00.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalita, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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