F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Mauro PERNARELLA / A.S.D. U.S. TERRACINA CALCIO (14/12) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Mauro PERNARELLA / A.S.D. U.S. TERRACINA CALCIO (14/12) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Domenico CARRETTA L'allenatore dilettante Mauro Pennarella, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 12.07.2011 avverso 1'A.S.D. U.S. Terracina Calcio . Net ricorso chiede il pagamento di € 11.500,00 come da contratto sottoscritto, oltre agli interessi di mora ed at risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Lazio della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti. Tale contratto a stato sottoscritto in data 01 settembre 2010 e reca la durata dal 01.07.2010 at 30.06.2011=. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in quattro rate di € 2.875,00 cadauna per l'importo complessivo di € 11.500,00 quale compenso globale annuo. La Societa Sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, ha contro dedotto in data 24.02.2012 sostenendo di aver consegnato n. 5 assegni tratti sulla Banca della Ciociaria per complessivi € 13.500,00 ed incassati dal signor Marcello Masci. Si riserva di inviare notizie di un ulteriore assegno di € 7.000,00 emesso dal Monte dei Paschi di Siena. Il ricorrente in data 08 marzo 2012 insiste sulla propria richiesta ribadendo di non aver percepito alcun premio. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato che 1'A.S.D. U.S. Terracina Calcio non ha documentato quanto asserito, riportando solo i cinque numeri degli assegni ed affermando che i medesimi sono stati incassati da un certo signor Marcello Masci, non fornendo prova o notizie circa la rappresentanza societaria di quest'ultimo e delle ricevute di quietanza del denaro al ricorrente; prende atto che la richiesta dell'istante a pienamente legittima. P.Q.M. 11 Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Pernarella contro 1'Associazione Sportiva, accoglie totalmente la stessa. Fa obbligo all'A.S.D. U.S. Terracina Calcio di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 11.500,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2010/2011. Sull'importo di € 11.500,00 vengono equitativamente calcolati € 170,00 per accessori. L'importo complessivo dovuto e pari ad € 11.670,00. Tale importo verrà maggiorato,al tasso legale,fino alla data dell'effettivo soddisfo. Per quanto concerne il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla 6 dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. La presente delibera 6 inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it