F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Marco ANGELOCORE / POL. MONTEROTONDO LUPA srl (25/12) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Marco ANGELOCORE / POL. MONTEROTONDO LUPA srl (25/12) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Sergio FINCATTI L'allenatore dilettante Marco Angelocore, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 02.07.2011 avverso la Polisportiva Monterotondo Lupa srl. Nel ricorso chiede il pagamento di € 2.000,00 come da contratto sottoscritto, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti. Tale contratto a stato sottoscritto in data 08.07.2010 e reca la durata dal 08.07.2010 al30.06.2011=. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in dieci rate, ciascuna di € 200,00, per Limporto complessivo di € 2.000,00 quale compenso globale annuo. La SocietàSportiva, ritualmente invitata dalla segreteria del Collegio Arbitrale, non ha contro dedotto. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore dilettante Sig. Marco Angelocore la Pol. Monterotondo Lupa srl nulla ha ritenuto di controbattere; prende alto che la richiesta dell'istante a pienamente legittima. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Marco Angelocore contro la SocietàSportiva, accoglie totalmente la stessa. Fa obbligo alla Polisportiva Monterotondo Lupa srl di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 2.000,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2010/2011. Sull'importo di € 2.000,00 vengono equitativamente calcolati € 130,00 per accessori. L'importo complessivo dovuto e pari ad € 2.130,00. Tale importo verrà maggiorato,al tasso legale,fino alla data dell'effettino soddisfo. Per quanto concerne il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla a dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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