F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA : all. Raffaele CERIELLO / A.S.D. VIRTUS M. SANTANGIOLESE (39/12) ARBITRI : Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA : all. Raffaele CERIELLO / A.S.D. VIRTUS M. SANTANGIOLESE (39/12) ARBITRI : Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso del 8/08/2011,1'Avv. Cristina Zecca, per conto dell'allenatore Ceriello Raffaele, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federate, che ha regolarmente sottoscritto il ricorso, ha adito questo Collegio Arbitrale affinche venisse riconosciuto at suo assistito il pagamento della somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), oltre agli interessi di mora e la svalutazione monetaria. Tale somma, a 1'equivalente degli ultimi tre ratei compresi nell'accordo economico stipulato dalle parti in data 25/08/2010, nel quale si evidenzia che la SocietàA.S.D. Virus M. Santangiolese affida al sig. Ceriello la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante at Campionato di Eccellenza Regionale Molise. Complessivamente, l'accordo pattuito prevede che la Societàsi impegna a corrispondere all'allenatore la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento/00), suddiviso in otto ratei di euro 800,00 (ottocento/00) a partire dal 30/09/2010 fino at 30/04/2011. Il legale dell'allenatore, nella sua richiesta evidenzia inoltre che il suo assistito a stato esonerato in data 18/10/2010 e a sostegno della sua richiesta allega copia accordo economico, copia tesseramento S.T. e ricevute racc.inviate alla controparte. 11 13/12/2011, la Segreteria di questo Collegio Arbitrate invitava la Societàad inviare le proprie controdeduzioni e il giorno seguente richiedeva al C.R. Molise L.N.D.1'avvenuto deposito del1'accordo economico intercorso tra le parti. I123/12/2011, la Societàinviava copie di ricevute per i compensi pattuiti controfirmate dal sig. Ceriello, che attestano 1' avvenuto pagamento di sette ratei per complessivi euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00). 11 17/01/2012 confermando le richieste precedentemente avanzate,l'Avv. Zecca impugna e contesta quanto affermato dedotto e prodotto dalla controparte nelle proprie memorie e sostiene di non aver ricevuto copia delle ricevute attestanti i pagamenti effettuati dalla Societa, chiede inoltre in via subordinata qualora prevalga la tesi difensiva prodotta dalla Societa di far obbligo alla stessa, del pagamento in favore del sig. Ceriello della somma di euro 800,00 (ottocento/00), oltre interessi moratori. La Segreteria di questo Collegio con racc. del 22/02/2012, informava la Societa che la racc. del 23 dicembre 2011 e priva di lettera di accompagnamento, mentre risultano pervenuti gli allegati. Dalle controdeduzioni inviate da parte dell'allenatore in data 17 gennaio 2012 si evince che il documento in questione a stato da quest'ultimo ricevuto. Alla luce dei fatti sopra esposti ed alla documentazione acquisita in atti il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dal sig. Ceriello meritevole di parziale accoglimento. Al ricorrente, spettano euro 800,00 (ottocento/00) a saldo dell'accordo economico stipulato, oltre agli interessi. P.Q.M. 11 Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso prodotto da CERIELLO Raffaele e dichiara l'obbligo alla A.S.D. VIRTUS M. SANTAGIOLESE di corrispondere al sopraccitato la somma di euro 800,00 (ottocento/00) a saldo delle sue spettanze, oltre a euro 8,00 (otto/00) per interessi equitativamente calcolati, per un totale di euro 808,00 (ottocent'otto/00). Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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