F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Ernesto GALLO / G.S. GIOVANILE SAN MINIATO B.C. (41/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12
VERTENZA: all. Ernesto GALLO / G.S. GIOVANILE SAN MINIATO B.C.
(41/12)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 7/08/2011, l'allenatore di 3° Ctg., sig. Ernesto Gallo, iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto il
pagamento, da parte del G.S. GIOVANILE S. MINIATO B.C., della somma di E. 2.400,00, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il ricorrente ha, altresi, comunicato di essere stato esonerato net mese di gennaio 2011, a seguito di comunicazione telefonica da parte del sig. Magnani Marcello, Presidente della societàe per rafforzare cio, ha allegato at ricorso:
a- lettera di conferimento incarico per collaborazione continua per l'esercizio diretto
dell'attività sportiva dilettantistica, datata 1/7/2010, recante il timbro della Società"G.S.
giovanile. Miniato B.C.;
b- lettera di accettazione incarico, datata 10/8/2010, sottoscritta dall'allenatore;
c- n. 3 ricevute di pagamento per €. 400,00, intestate a Gallo Ernesto relative ai mesi di
settembre, ottobre, novembre 2010 ed assegno datato 20/1/2011, di C. 400,00;
d- dichiarazione, a firma di Stefanelli Vito, direttore sportivo della SocietàS. Miniato
Basso Catena, attestante l'esonero del 6/01/2011, ore 18,00, a mezzo telefono, da parte
del Presidente sig. Mangani Marcello;
e- dichiarazione sottoscritta da Ticca Antonio, attestante l'esonero dell'allenatore da parte
della SocietàS. Miniato Basso;
f- dichiarazione, sottoscritta da Cappelli Matteo, in data 28/07/2011, il quale attesta che
Mangani Marcello, Presidente della Società, ha interrotto il rapporto con 1'allenatore
Gallo Ernesto in data 06/01/2011.
Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Toscana L.N.D. e risultato che il contratto stipulato tra le parti non a stato depositato.
La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 12/12/2011, ha chiesto alla G.S. Giovanile San Miniato BC di inviare, ove ritenuto opportuno, eventuali controdeduzioni ed al ricorrente le osservazioni sulle stesse.
La convenuta, in data 5/01/2012, ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni evidenziando che essendo una societàdilettantistica di puro settore giovanile non e obbligata alla sottoscrizione di contratto economico con allenatori e, pertanto, e stato conferito incarico verbale per eventuale rimborso spese, cosi come si evince dal conferimento incarico in cui non a stato riportato alcun importo economico.
Pertanto, per l'attività svolta dal sig. Gallo Ernesto durante il periodo di collaborazione a stato versato, a titolo di rimborso forfettario, quanto concordato verbalmente, cosi come previsto per le societàdilettantistiche.
Circa l'interruzione del rapporto tale circostanza a scaturita per un diverbio con il Direttore Sportivo sig. Stefanelli Vito e, pertanto, appare strano che questi ha sottoscritto la dichiarazione in cui afferma che 1'esonero del ricorrente e stato fatto dal Presidente Magnani Marcello e non "Mangani" come riportato sulla dichiarazione; infine, ritiene di non dover prendere in considerazione le dichiarazioni di alcuni ragazzi che erano stati portati in Societàdal ricorrente.
Vengono allegate n. 4 ricevute di pagamento regolarmente sottoscritte dal ricorrente Gallo, di E. 400,00 cadauno e riferite ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010, lettera di affidamento incarico dell'1/07/2010 e lettera di accettazione incarico, sottoscritto dall'allenatore Gallo.
Il ricorrente, in risposta alle controdeduzioni della G.S. Giovanile San Miniato B.C., ha fatto pervenire queste osservazioni:
a- le controdeduzioni inviate dalla Societàsono del tutto tardive perche inviate
successivamente all'ottavo giorno rispetto a quanto indicato nella comunicazione inviata
dalla Segreteria di questo Collegio;
b - le tesi impugnate dalla societàsono manifestamente infondate; in primo luogo, pur
essendo vero che la societàdilettantistica, essendo di puro settore giovanile, non ha
nessun obbligo di stipulare accordo economico, e tuttavia vero che 1'accordo, una volta
messo in essere e efficace e vincolante tra le parti; in secondo luogo, quanto al contenuto
dell'accordo, non puo esserci perplessity, e infatti la stesso societàa riconoscere che gli
importi pari ad C. 400,00 erano stati concordati tra le parti, ne puo ritenersi che questi
potessero essere paragonati a mero rimborso spese chilometrico e non a rimborso
forfettario in considerazione che da ambo le parti a stata prodotta documentazione
riconducibile a cio;
c- non si comprende il motivo per cui le dichiarazioni prodotte non debbano essere prese in
considerazione, essendo le stesse in linea con il quadro documentale agli atti che non
comprende lettera di dimissioni, che non sono mai awenute e ne formalizzate.
11 Collegio Arbitrale in ordine agli atti allegati alla controversia ritiene il ricorso parzialmente
accolto.
Infatti, tra l'allenatore ricorrente e la SocietàG.S. Giovanile S. Miniato B.C., e sorto una collaborazione continuata per lo svolgimento di attività di tecnico per la stagione sportiva 2010/2011, senza indicazione di compenso, a cio si consolida con la lettera di accettazione e il pagamento di €. 400,00 per i mesi da settembre a dicembre 2010 per l'attività di tecnico.
L'allontanamento del tecnico a avvenuto senza comunicazione scritta, cosi come previsto nell'accordo tra la L.N.D. e A.I.A.C. e qualora il tecnico si fosse allontanato volontariamente (dimissioni) la societàavrebbe dovuto attivare le previste procedure delle N.O.I.F.
Pertanto, tenuto conto che per le attività giovanile a previsto un massimo di E. 3.000,00, avendo l'allenatore percepito C. 1.600,00, allo stesso spettano E. 1.400,00 e non 2.400,00 come richiesto.
P.Q.M.
11 Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla G. S. Giovanile San Miniato
B.C. di corrispondere all'allenatore Gallo Ernesto l'importo di E. 1.400,00, oltre ad E. 23,00 per
interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.423,00.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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