F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Francesco NAPOLEONI / A.S.D. CERIARA CALCIO a 5 (42/12) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12
VERTENZA: all. Francesco NAPOLEONI / A.S.D. CERIARA CALCIO a 5
(42/12)
ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS
L'allenatore di 1 ° Livello di Calcio a 5 Francesco Napoleoni, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 27.08.2011 avverso l'A.S.D. Ceriara Calcio a 5 di Priverno. Nel ricorso chiede il pagamento di € 3.000,00 come da contratto sottoscritto, oltre agli interessi di mora ed il
risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Comitato Regionale Lazio della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti.
Tale contratto a stato sottoscritto in data 01.07.2010 e reca la durata dal 0 1.07.20 10 al 30.06.2011. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in unica soluzione per l'importo complessivo di €
3.000,00 quale compenso globale annuo.
L'Associazione Sportiva, ritualmente invitata dalla segreteria del Collegio Arbitrale, non ha contro dedotto.
11 Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore sig. Francesco Napoleoni l'A.S.D. Ceriara Calcio a 5 nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante a pienamente legittima. P.Q.M.
Il Collegio Arbitrate, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Napoleoni contro l'Associazione Sportiva, accoglie totalmente la stessa.
Fa obbligo all'A.S.D. Ceriara Calcio a 5 di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 3.000,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2010/2011.
Sull'importo di € 3.000,00 vengono equitativamente calcolati € 155,00 per accessori.
L'importo complessivo dovuto e pari ad € 3.155,00.
Tale importo verrà maggiorato,al tasso legale,fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Per quanto concerne il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla a dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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