F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Alcide CARERI / A.C. LOCRI (43/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12
VERTENZA: all. Alcide CARERI / A.C. LOCRI
(43/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI
Con ricorso del 1° settembre 2011 1'allenatore dilettante signor Alcide Careri ha adito questo
Collegio Arbitrate esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda della prima squadra ed allenatore della squadra juniores della societàA.C. Locri partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2010/2011.
Nel ricorso 1'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 15 ottobre 2010 la suindicata Societàsi era impegnata a corrispondere at signor Careri un premio di tesseramento, di € 6.000,00 (seimila/00) senza indicare i tempi di erogazione. Con il reclamo in esame, il signor Careri chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.C. Locri di corrispondergli 1'intero importo di € 6.000,00 (seimila/00) non avendo la societàproweduto ad onorare gli impegni assunti, chiede inoltre "il rimborso di spese ed eventuali nonche gli interessi dal dovuto at soddisfo".
L'allenatore fa presente inoltre di essere stato esonerato dall'incarico di allenatore in data 8 febbraio 2011 e di essersi tempestivamente messo a disposizione della societàcon raccomandata A.R..
Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 14 dicembre 2011 del Segretario del Collegio
Arbitrale, con lettera del 29 dicembre successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 15 ottobre 2010.
La societàconvenuta ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrate con lettera raccomandata del 12 dicembre 2011 a fornire le proprie controdeduzioni, nulla faceva pervenire, anche perche della comunicazione scritta non a stato possibile consegnarla in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio e stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura "il destinatario e trasferito". Dalla scheda anagrafica rilasciata dalla F.I.G.C., risulta peraltro che 1'indirizzo della societàA.C. Locri, a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni, e esattamente quello riportato sulla raccomandata non consegnata dall'Ufficio Postale e nessuna variazione a stata comunicata.
Il Collegio esaminata la documentazione e considerato che la mancata consegna della raccomandata alla A.C. Locri dipende esclusivamente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e pertanto non puo essere un valido motivo
di non accoglimento del ricorso proposto dall'allenatore signor Alcide Careri ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento non essendo state indicate ne documentate le "spese" richieste soltanto genericamente e
P.Q.M.
il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C. Locri, di corrispondere all'allenatore signor Alcide Careri la somma di € 6.100,000 (seimilacento/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 6.000,00 (seimila/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 100,00 (cento/00). L'importo verra maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalita, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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