F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Marco RONCHETTI / A.C. CANTU’ G.S. SAN PAOLO (51/12) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12
VERTENZA: all. Marco RONCHETTI / A.C. CANTU' G.S. SAN PAOLO
(51/12)
ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA
In data 27 settembre 2011 l'allenatore di Base Marco Ronchetti presenta ricorso a questo Collegio Arbitrate contro la societa. A.C. Cantu G.S. San Paolo, partecipante al campionato di Serie D, affinche gli venga riconosciuta la somma di €.6.233,34 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 20 ottobre 2010, oltre gli interessi di mora ed il danno causato dalla svalutazione monetaria.
Al ricorso, oltre la ricevuta della raccomandata attestante l'invio della presente vertenza alla controparte, viene allegata copia del contratto economico stipulato con la A.C. Cantu G.S. San Paolo nel quale si conviene che la societa, nell'assumere l'allenatore Marco Ronchetti quale allenatore responsabile della prima squadra, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di € 14.000,00 da pagarsi in quote mensili di C. 1.400,00 cadauna per dieci mesi. Vengono anche allegate le copie dei versamenti effettuati relativi ai compensi ricevuti dalla societa.
Con raccomandata del 18 ottobre 2011 l'Avv. Agostino Bonadei, incaricato ufficialmente dalla
A.C. Cantu G.S. San Paolo di intervenire sulla controversia in alto con il tecnico Ronchetti,scrive al Collegio Arbitrale ed alla controparte facendo presente che, da un primo esame della documentazione pervenuta, le somme fatte oggetto di richiesta non risultano conformi ai versamenti eseguiti a favore del richiedente, pur riservandosi la societa ogni ulteriore verifica.
In data 19 gennaio 2012 il Segretario del Collegio informa la societa A.C. Cantu G.S. San Paolo che la nota spedita dal loro legale Avv.Bonadei, e pervenuta al Collegio il 18 ottobre 2012, non risulta essere stata inviata al tecnico Marcq Ronchetti. Invita pertanto a provvederne l'invio rimettendo copia della ricevuta della relativa raccomandata al Collegio stesso.
Con raccomandata del 26 gennaio 2012 la Segreteria del Collegio richiede al competente
Dipartimento Interregionale l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone conferma e copia del medesimo.
La societa convenuta fa pervenire al Collegio Arbitrate, con nota del 2 febbraio 2012, uno scritto attestante l'avvenuto invio alla controparte della proprie controdeduzioni. A conferma di cio allega alla lettera copia delle ricevute di spedizione e avviso di ricevimento delle suddette raccomandate recapitate ai signori Marco Ronchetti e Claudio Pelosi.
L'Avv. Claudio Ronchetti in nome e per conto del signor Marco Ronchetti si rivolge in data 8 febbraio 2012 'al Collegio Arbitrale confermando gli importi richiesti dal suo assistito nel ricorso.
11 Collegio presa visione degli atti pervenuti ed in considerazione che la societàA.C. Cantu G.S. San Paolo nulla ha fatto pervenire in merito alle ulteriori verifiche preannunciate nelle proprie controdeduzioni su versamenti non conformi alle richieste del tecnico,decide di accogliere il ricorso.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la societàA.C. Cantu G.S. San Paolo at pagamento a favore dell'allenatore Marco Ronchetti della somma di €.6.233,34 a saldo del premio di tesseramento,di €.50,000 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di
E. 6.283,34 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrate.
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter,comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 del CGS.
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