F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Sergio Quinto CAMPOLO/ A.R. MESSINA s.r.l. (58/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Sergio Quinto CAMPOLO/ A.R. MESSINA s.r.l. (58/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA L'allenatore professionista Sergio Quinto Campolo, iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., in data 5/10/2011 ha adito questo Collegio Arbitrate perche gli venisse riconosciuto il pagamento, da parte della A.C.R. Messina s.r.l., della somma di C. 7.500,00, oltre agli interessi di mora ed at risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente ha, altresi,allegato copia del contralto try allenatori professionisti e societàdella Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., sottoscritto con la societàsopra citata, in data 14/01/2011, in cui e stato stabilito l'importo di € 7.500,00, da corrispondere in n. 6 rate mensili, pari ad € 1.250,00 cadauno, scadenti alla fine di ogni mese, per 1'attività di allenatore responsabile della prima squadra, partecipante at Campionato Interregionale della L.N.D., per la stagione sportiva 2010/2011. Dagli accertamenti esperiti presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrate, a emerso che 1'accordo economico sottoscritto dalle sopra citate parti a stato depositato presso i loro Uffici in data 19/01/2011. Ancora, la Segreteria di questo Collegio Arbitrate, ha invitato la A.C.R. Messina s.r.l. a produrre eventuali controdeduzioni scritte qualora to avesse ritenuto opportuno ed at ricorrente le osservazioni sulle stesse. La convenuta, con accomandata dell' 1/02/2012, ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni sostenendo che il ricorrente Campolo era stato esonerato in data 30/03/2011, quale responsabile della 1^ squadra, che aveva percepito un assegno bancario di € 2.500,00, datato 18/02/2011, tratto dal c/c n. 731 presso la BNL, Agenzia di Reggio Calabria, a firma dell'Amministratore Unico, a saldo delle mensility di gennaio e febbraio 2011, di cui viene fornita copia, con ricevuta di pagamento quietanzata. Inoltre, la convenuta ha comunicato che dopo 1'esonero il Campolo ha ricevuto ulteriore assegno bancario di € 3.500,00, la cui copia a attualmente in possesso della precedente propriety ed at momento non disponibile come elemento di pagamento. Ancora, la convenuta ha comunicato che il ricorrente faceva pervenire alla scrivente e, per conoscenza at Collegio Arbitrale, in data 30/06/2011, una lettera raccomandata a/r, di aver percepito alla data del 30/06/2011, la somma di e 2.500,00 e di essere stato esonerato in data 5/04/2011, e che successivamente, in data 23/09/2011 to stesso faceva pervenire alla scrivente ad at Collegio Arbitrate una raccomandata chiedendo la somma di € 7.500,00, in evidente contrasto con la richiesta fatta pervenire in precedenza. In conclusione, la convenuta considerato le premesse ed i fatti contenuti nelle controdeduzioni chiede di accogliere parzialmente il reclamo del ricorrente nei limiti della somma di € 1.500,00, ovvero, in Linea subordinata di € 5.000,00. Vengono allegate; 1- ricorso dell'allenatore Campolo Sergio Quinto del 23/09/2011; 2- richiesta dell'allenatore Campolo Sergio Quinto del 30/06/2011; 3- ricevuta di pagamento di € 2.500,00; 4- copia assegno di € 2.500,00 del 12/02/2011; 5- copia dell'esonero del tecnico Campolo del 30/03/2011; 6- copia della richiesta emissione tessera di tecnico intestata at Campolo Sergio Quinto. Dalla lettura degli atti acquisiti il Collegio Arbitrate ritiene il ricorso parzialmente fondato. At ricorrente spettano € 5.000,00, in quanto la societàA.C.R. Messina s.r.l. ha dato prova dell'avvenuto pagamento di € 2.500,00, mentre non a stata fornita la prova di ulteriori pagamenti pari ad € 3.500,00. P.Q.M. 11 Collegio Arbitrate accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla A.C.R. Messina s.r.l. di corrispondere all'allenatore Campolo Sergio Quinto 1'importo di C. 5.000,00, oltre ad C. 50,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € . 5.050,00 Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrate. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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