F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Giuseppe GATTO / A.S.D. SPORTING VIAGRANDE (59/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 14/04/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 17/04/12 VERTENZA: all. Giuseppe GATTO / A.S.D. SPORTING VIAGRANDE (59/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA L'allenatore di Base Uefa "B" Giuseppe Gatto, iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., con ricorso del 5/10/2011, ha adito questo Collegio Arbitrate affinche gli venisse riconosciuto il pagamento, da parte della A.S.D.Sporting Viagrande, della somma di C. 900,00, a saldo delle sue spettanze per il premio di tesseramento, stagione sportiva 2010/2011, di € 663,00 per rimborso spese viaggi, oltre agli interessi di mora ed at risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente, inoltre, precisa che la sopra citata societàgli ha affidato la conduzione tecnica della prima squadra "Giovanissimi", partecipante al campionato Giovanissimi Regionali e a dimostrazione di 66 ha allegato copia dell'accordo economico, sottoscritto in data 15/09/2010, da cui si evince che l'importo previsto, pari ad € 3.000,00, da pagarsi in 10 rate di € 300,00 cadauna, con scadenze all'ultimo giorno di ogni mese, a partire da settembre 21010 e fino a giugno 2011, oltre al rimborso di spese per viaggi sostenuti, cost come per legge. Il ricorrente ha, altresi, comunicato di essersi dimesso in data 27/11/2010 dall'incarico ricevuto ed ha allegato anche copia della comunicazione inviata alla societàSporting Viagrande con la quale richiedeva il pagamento delle somme maturate alla data delle dimissioni e previste con l'accordo economico, comprensive dei rimborsi spese debitamente documentate, per un totale di € 1.563,00. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrale, a emerso che 1'accordo economico sottoscritto dalle sopra citate parti a stato depositato presso i loro Uffici in data 28/09/2010. Ancora, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, ha invitato la A.S.D. Sporting Viagrande. a produrre eventuali controdeduzioni scritte qualora lo avesse ritenuto opportuno ed al ricorrente le osservazioni sulle stesse. La convenuta nulla ha fatto pervenire. Sulla scorta della documentazione in atti,il Collegio Arbitrate ritiene il ricorso prodotto dall'allenatore Gatto Giuseppe meritevole di accoglimento. Pertanto, al ricorrente spettano € 900,00 per le tre mensility maturate fino alla data delle sue dimissioni, € 663,00 per spese viaggi debitamente documentate e non contestate dalla società, oltre ad € 20,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.583,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrate accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Sporting Viagrande di corrispondere all'allenatore Gatto Giuseppe l'importo di C. 1.583,00 di cui € 900,00 per le tre mensilità maturate fino alla data delle sue dimissioni, € 663,00 per spese viaggi ed € 20,00 per interessi equitativamente calcolati. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrate. La presente delibera 6 inappellabile e immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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