F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 16 Aprile 2012 (358) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIANO ANGELO FABIANI, ANDREA PECORELLI (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl • (note nn. 5514/419 pf09- 10/AM/ma del 20.2.2012 e 5941/419 pf09-10/AM/ma del 2.3.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 16 Aprile 2012
(358) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIANO ANGELO FABIANI, ANDREA PECORELLI (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl • (note nn. 5514/419 pf09- 10/AM/ma del 20.2.2012 e 5941/419 pf09-10/AM/ma del 2.3.2012).
La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 20 febbraio 2012 nei confronti di:
- Mariano (Angelo) Fabiani per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 10, comma 1, del CGS per avere, seppur inibito, ma ancora sotto contratto con la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, essendo il contratto stato rescisso in data settembre 2009, preso parte, unitamente all’ex Direttore Generale della Società Messina Andrea Pecorelli, alla trattativa per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Arturo Di Napoli, acquisizione poi effettivamente avvenuta; e della violazione dell’art. 1, comma 3, del CGS per non essersi presentato, ancorché ritualmente convocato, innanzi al Sostituto Procuratore federale;
- Andrea Pecorelli per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 1, in quanto, come dallo stesso ammesso, si è avvalso dell’opera del Sig. Fabiani - quando quest’ultimo era inibito e tesserato per la Società Salernitana - per portare a termine la trattativa relativa al trasferimento del calciatore Sig. Arturo Di Napoli dalla Società Salernitana alla Società Messina (acquisto effettivamente avvenuto);
- ACR Messina Srl per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS per la violazione ascritta al proprio Direttore Generale; letta la memoria depositata in giudizio dal Fabiani con la quale viene contestata la partecipazione dello stesso Fabiani alla trattativa per l’ingaggio del calciatore Di Napoli in quanto tale trattativa sarebbe stata condotta dall’avv. Silvia Morescanti e viene altresì contestato il capo d’imputazione relativo alla mancata comparizione dinanzi alla Procura Federale in quanto il Fabiani avrebbe in precedenza trasferito la propria residenza da Roma a Ladispoli e quindi non avrebbe mai saputo di tale convocazione; vista altresì la memoria depositata dall’ACR Messina Srl in data 14 aprile 2012 e dunque tardivamente sicchè la stessa deve essere stralciata dagli atti del giudizio, osserva quanto segue. All’inizio della riunione odierna la Società ACR Messina Srl, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società ACR Messina Srl, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per la Società ACR Messina Srl, ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 5.600,00 (€ cinquemilaseicento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il rappresentante della Procura federale preliminarmente ha rinunziato al secondo capo di imputazione a carico del Fabiani (mancata comparizione dinanzi alla Procura federale) e ha concluso per la affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Mariano (Angelo) Fabiani: 10 mesi di inibizione - Andrea Pecorelli: 6 mesi di inibizione Il Pecorelli e il Fabiani, assistito dal proprio legale, hanno chiesto il proscioglimento da ogni addebito. La Commissione, - rilevato che il Pecorelli ha contestato il deferimento escludendo di avere affidato la trattativa per il giocatore di Napoli al Fabiani, precisando di aver condotto ogni altra trattativa sempre da solo e contestando la interpretazione della frase resa nell’interrogatorio dinanzi alla Procura federale nella quale si vorrebbe ravvisare una vera e propria confessione; considerato che il Fabiani ha inteso precisare di avere avuto contatti con il Messina per un eventuale incarico avente ad oggetto la gestione dello stadio e dunque di fatto non inerente direttamente alla attività sportiva, incarico poi non conferito, e ha escluso di essersi interessato per l’ingaggio del calciatore Di Napoli essendosi limitato a fornire informazioni al Messina sullo stato fisico del giocatore; premesso che il Sig. Fabiani è stato inibito per anni quattro con decisione 6 agosto 2008 della Commissione disciplinare nazionale (pubblicata su C.U. n. 13 - SS 2007-2008), confermata dalla Corte di Giustizia Federale in data 11 settembre 2008 (C.U. n. 53 – SS 2008-2009) e dal Lodo del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport con Lodo 4 giugno 2009; rilevato che dagli accertamenti della Procura federale risulta inequivocabilmente che il Messina si avvaleva per l’ingaggio del calciatore Arturo Di Napoli dell’opera del Fabiani unitamente a quella del Pecorelli nonostante il Fabiani fosse all’epoca tesserato per la Salernitana; considerato che al riguardo, mentre assume valore decisivo la dichiarazione del Pecorelli (“Effettivamente il Fabiani, che peraltro già conoscevo, mi è stato di supporto nella trattativa intavolata con il calciatore Di Napoli per convincerlo ad accettare la mia offerta di trasferirsi all’ACR Messina. Preciso che nello scorso luglio sia il Di Napoli sia il Fabiani erano ancora sotto contratto con la Salernitana”), peraltro non smentita al termine dell’interrogatorio dinanzi alla Procura federale, non può avere rilevanza la dichiarazione resa in memoria difensiva dall’Avvocato del Fabiani Silvia Morescanti la quale, in qualità di difensore dello stesso, non può assumere il ruolo di testimone, e che quanto documentato dalla stessa (denuncia querela del 7 maggio 2010) risulta irrilevante essendo all’epoca già in corso l’indagine federale di cui i tesserati interessanti avevano tutti conoscenza; ritenuto che il Fabiani, da soggetto inibito, poteva svolgere solo attività amministrativa per la stessa Società per cui era tesserato e non attività sportiva; considerato, invece, che dalle testimonianze rese dinanzi alla Procura federale (Di Lullo, Avallone, Solaroli, Infantino) emerge una concreta attività resa dal Fabiani nell’interesse dell’ACR Messina; valutato che il Pecorelli, dopo aver confessato di essersi avvalso dell’opera del Fabiani, non si è reso convincente nelle dichiarazioni rese all’odierna udienza; P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 5.600,00 (€ cinquemilaseicento/00) alla Società ACR Messina Srl. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: • 6 (sei) mesi di inibizione al Sig. Mariano (Angelo) Fabiani • 3 (tre) mesi di inibizione al Sig. Andrea Pecorelli
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