F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 16 Aprile 2012 (416) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO PUPITA (Calciatore attualmente tesserato per la Società Pol. Dil. Lentigione Calcio), CARLO GABRIELLI (Dirigente della Società USD 1913 Seregno Calcio Srl), Società USD 1913 SEREGNO CALCIO Srl e ALZANO CENE 1909 Srl • (nota n. 6613/773 pf11- 12/AA/ac del 22.3.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 16 Aprile 2012
(416) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO PUPITA (Calciatore attualmente tesserato per la Società Pol. Dil. Lentigione Calcio), CARLO GABRIELLI (Dirigente della Società USD 1913 Seregno Calcio Srl), Società USD 1913 SEREGNO CALCIO Srl e ALZANO CENE 1909 Srl • (nota n. 6613/773 pf11- 12/AA/ac del 22.3.2012).
Il deferimento
Con provvedimento del 22 marzo 2012, il Sostituto Procuratore federale, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 10 febbraio 2012 inviata dalla US Calcio Colognese e meglio individuata in atti, ha deferito, in relazione a un'asserita posizione irregolare di tesseramento del calciatore Sig. Paolo Pupita, impiegato dall'USD Seregno Calcio 1919 Srl in occasione della disputa di tre gare di campionato di Serie D - Girone B - cioè Fiorenzuola-Seregno del 6/11/2011, Seregno-Caronnese del 9/11/2011 e Colognese-Seregno del 13/11/2011, il predetto calciatore, il Sig. Carlo Gabrielli Dirigente dell'USD Seregno Calcio 1919 Srl, nonché quest'ultima Società a titolo di responsabilità oggettiva in ordine alle violazioni ascritte alle indicate persone fisiche, oltre alla Società sportiva Alzano Cene 1902 Srl, sempre in via oggettiva, in ordine alla violazione ascritta, in particolare, al Sig. Pupita, asseritamente già tesserato, all'epoca dei fatti denunciati, in forza a quest'ultima compagine societaria. Nei termini assegnati esclusivamente l'USD Seregno Calcio 1919 Srl e la Società sportiva Alzano Cene 1909 Srl hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. All’inizio della riunione odierna il Sig. Paolo Pupita personalmente e le Società USD 1913 Seregno Calcio Srl e Alzano Cene 1909 Srl, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Paolo Pupita personalmente e le Società USD 1913 Seregno Calcio Srl e Alzano Cene 1909 Srl, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Paolo Pupita, squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’art. 23, a 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per la Società USD 1913 Seregno Calcio Srl, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, con ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); pena base per la Società Alzano Cene 1909 Srl, sanzione della ammenda di € 300,00 (€ trecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 200,00 (€ duecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura, visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per il Sig. Carlo Gabrielli. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dell'odierno deferito, ha formulato la seguente richiesta sanzionatoria: inibizione di giorni 60 (sessanta) a carico del Sig. Carlo Gabrielli;
I motivi della decisione
La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. La responsabilità individuata nei riguardi del Sig. Gabrielli è indubbia, avendo egli, in particolare, mediante la rituale sottoscrizione dell'indicato documento ricognitivo in occasione della disputa di ognuna delle gare menzionate, in concreto dichiarato e certificato la regolare posizione di tesseramento del calciatore Sig. Pupita in forza all'USD Seregno Calcio 193 Srl che, tuttavia, tale non era.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ squalifica per 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Paolo Pupita; ▪ penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per l’USD Seregno Calcio 1913 Srl; ▪ ammenda di € 200,00 (€ duecento/00) per la Società sportiva Alzano Cene 1909 Srl. Infligge la sanzione dell’inibizione di giorni 45 (quarantacinque) per il Sig. Carlo Gabrielli.
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