F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 18 Aprile 2012 (407) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO RUSSO (Calciatore tesserato per la Società AC Perugia Calcio Srl), ALESSANDRO PELLEGRINI (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 6218/168pf11-12/SP/blp del 13.3.2012). Il deferimento
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 18 Aprile 2012
(407) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO RUSSO (Calciatore tesserato per la Società AC Perugia Calcio Srl), ALESSANDRO PELLEGRINI (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 6218/168pf11-12/SP/blp del 13.3.2012). Il deferimento
Con provvedimento del 13.3.2012, il Procuratore Federale deferiva avanti questa Commissione il signor Adriano Russo, calciatore attualmente tesserato per la Società A.C. Perugia, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 3, comma 1, Regolamento Agenti di Calciatori, per aver conferito mandato all’agente Alessandro Pellegrini qualificandosi come calciatore professionista, in realtà rivestendo lo status di calciatore “dilettante ex professionista”; il signor Alessandro Pellegrini, agente, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 3, comma 1 e 19, commi 3 e 5, Regolamento Agenti di Calciatori, per aver accettato il mandato conferitogli dal calciatore Adriano Russo, senza effettuare i necessari controlli in merito allo status del predetto. All’inizio della riunione odierna i Signori Adriano Russo e Alessandro Pellegrini, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Adriano Russo e Alessandro Pellegrini, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Adriano Russo, squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali, con ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00 ), diminuita ai sensi dell’art. 23, a squalifica di 1 (una) giornata da scontarsi in gare ufficiali, con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); pena base per il Sig. Alessandro Pellegrini, sospensione della licenza per mesi 6 (sei), con ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, alla sospensione della licenza per mesi 4 (quattro), con ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni; per il Sig. Adriano Russo, squalifica di 1 (una) giornata da scontarsi in gare ufficiali, con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); per il Sig. Alessandro Pellegrini sospensione della licenza per 4 (quattro) mesi, con ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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