F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 18 Aprile 2012 (402) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE AURELIO (Calciatore tesserato per la Società Frosinone Calcio Srl), Società FROSINONE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 6093/517pf11-12/SP/blp del 8.3.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 18 Aprile 2012
(402) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE AURELIO (Calciatore tesserato per la Società Frosinone Calcio Srl), Società FROSINONE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 6093/517pf11-12/SP/blp del 8.3.2012).
Con atto dell’8 marzo 2012 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il Sig. Salvatore Aurelio, calciatore, per rispondere della violazione degli articoli 1, comma 1, e 8, comma 15, del CGS, in relazione all’art. 11, comma 1, dell’all. b) del Regolamento Agenti di Calciatori 2001, per avere concluso contratti di prestazione sportiva con diverse Società, senza l’assistenza dell’agente, dott. Bruno Carpeggiani, per le stagioni sportive 2007 - 2008, 2008 - 2009 e 2009 - 2010; b) la Società Frosinone Calcio Srl a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell’articolo 4, comma 2, del CGS. Nei termini consentiti dalle norme la Società Frosinone Calcio Srl ha fatto pervenire una memoria difensiva. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Avagliano, il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) per il Sig. Salvatore Aurelio la sanzione dell’ammenda di euro 7.500,00; b) per la Società Frosinone Calcio Srl la sanzione dell’ammenda di euro 7.500,00. Motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare , valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, avuto anche riguardo del contenuto della memoria difensiva fatta pervenire dalla Società Frosinone Calcio Srl, la Commissione rileva quanto segue. Le circostanze addebitate dalla Procura Federale in capo al Sig. Salvatore Aurelio ed alla Società Frosinone Calcio Srl sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti. Il deferito, in data 19 febbraio 2005, conferiva regolare mandato al dott. Bruno Carpeggiani in qualità di agente, con scadenza al 19 dicembre 2007; detto mandato non veniva mai revocato dal calciatore. In data 30 dicembre 2006, quindi nella vigenza del rapporto contrattuale in essere tra il deferito ed il dott. Bruno Carpeggiani, senza l’assistenza di quest’ultimo, il Sig. Salvatore Aurelio concludeva un contratto di prestazione sportiva con la Società Genoa Cricket and Football Club con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e poi per le stagioni 2007 - 2008, 2008 - 2009 e 2009 - 2010. Successivamente il Sig. Salvatore Aurelio, sempre senza l’assistenza di alcun agente, concludeva altri contratti di prestazione sportiva con diverse Società, in diverse date, per le stesse stagioni sportive di cui sopra e con la previsione di corrispettivi talvolta superiori e talvolta inferiori rispetto a quelli indicati dal contratto sottoscritto in data 30 dicembre 2006 con la Società Genoa Cricket and Football Club s.p.a. Il dott. Bruno Carpeggiani, in considerazione di quanto sopra, avuto riguardo delle norme di cui all’art. 13 del Regolamento agenti del 2001, vigente all’epoca dei fatti (il quale prevedeva che qualora un calciatore avesse concluso un contratto di prestazione sportiva senza l’assistenza del proprio agente, qualora regolarmente nominato e non revocato, lo stesso sarebbe stato comunque tenuto alla corresponsione di un indennizzo, pari al 5% calcolato sul compenso di cui all’art. 10, comma 4, ovvero il minor compenso concordato all’atto dell’incarico) e dell’art. 10, comma 6, del medesimo Regolamento (che prevedeva che in mancanza di un accordo tra l’agente ed il calciatore per il pagamento di una somma forfettaria, ma tuttavia in presenza di un contratto di prestazione sportiva negoziato dall’agente di durata superiore all’incarico, l’agente avesse diritto alla remunerazione anche dopo la scadenza dell’incarico stesso) instaurava procedimento arbitrale dinanzi alla Camera Arbitrale della F.I.G.C. presso la Commissione Agenti di Calciatori per ottenere il pagamento di quanto dovuto. Con lodo definitivo della predetta Camera Arbitrale il Sig. Salvatore Aurelio veniva condannato al pagamento di quanto dovuto al proprio agente. L’odierno deferito, nonostante diversi solleciti, non ha corrisposto quanto dovuto al dott. Bruno Carpeggiani nel termine di giorni 30, così come prescritto dall’art. 11, comma 1, dell’all. b) del Regolamento Agenti di Calciatori 2001; evidente pertanto appare la violazione del precetto normativo di cui sopra in capo al Sig. Salvatore Aurelio. Le deduzioni contenute nella memoria difensiva fatta pervenire dalla Società Frosinone Calcio Srl non possono essere prese in debita considerazione. Non è difatti rilevante la deduzione secondo la quale in altri casi le Società di appartenenza non siano state deferite anche per la natura strettamente personale delle condotte poste in essere dal Sig. Salvatore Aurelio, tenuto conto che le stesse hanno indubbia rilevanza per l’ordinamento federale, trovando origine nell’attività sportiva e nei rapporti ad essa connaturati e che la responsabilità ex art. 4, comma secondo, C.G.S. è sine titulo e sorge per il solo fatto della coincidenza tra il tempo dell’illecito, vale a dire l’inadempimento del lodo, ed il tesseramento.
Peraltro, con riferimento alla medesima fattispecie, la stessa Società Frosinone Calcio s.r.l. ha implicitamente accettato il principio della responsabilità oggettiva come si evince dal C.U. n. 74 del 20 marzo 2012. In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina a) al Sig. Salvatore Aurelio la sanzione dell’ammenda di euro 7.500,00; b) alla Società Frosinone Calcio Srl la sanzione dell’ammenda di euro 2.500,00;
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