F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 18 Aprile 2012 (408) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO CARROZZA (Calciatore tesserato in prestito per la Società Atalanta B.C. Spa), DARIO COLAPINTO (Agente di calciatori), SEAN SOGLIANO (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa ▪ (nota N°. 6324/265pf11-12/SP/blp del 15.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 18 Aprile 2012 (408) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO CARROZZA (Calciatore tesserato in prestito per la Società Atalanta B.C. Spa), DARIO COLAPINTO (Agente di calciatori), SEAN SOGLIANO (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa ▪ (nota N°. 6324/265pf11-12/SP/blp del 15.3.2012). Il deferimento Con provvedimento del 15.3.2012, il Procuratore Federale deferiva avanti questa Commissione: - il signor Alessandro Carrozza, calciatore attualmente tesserato per la Società Atalanta Bergamasca Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all’art. 20, commi 2 e 3, Regolamento Agenti di Calciatori, per aver conferito mandato all’agente Dario Colapinto, omettendo di accertare la sussistenza di eventuali impedimenti relativi al corretto adempimento dell’incarico da parte del predetto, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in ragione di precedente mandato conferito all’agente dalla Società AS Varese 1910 Spa; - il signor Dario Colapinto, agente, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, C.G.S., in relazione all’art. 20, commi 2 e 3, Regolamento Agenti di Calciatori, per aver sottoscritto il mandato sia con la Società AS Varese 1910 Spa sia con il calciatore Carrozza, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - il signor Sean Sogliano, all’epoca dei fatti, Direttore Sportivo e legale rappresentante della Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all’art. 20, commi 2 e 3, Regolamento Agenti di Calciatori, per aver conferito mandato all’agente Colapinto, finalizzato alla stipula del contratto con il calciatore Carrozza, sottoscrivendo il contratto con il nominato calciatore nonostante lo stesso risultasse rappresentato dal medesimo Colapinto, concorrendo a determinare una situazione di conflitto di interessi; - la Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante e al proprio tesserato. Nei termini di rito tutti i deferiti facevano pervenire memorie difensive, contestando l’addebito e concludendo per il proscioglimento. All’inizio della riunione odierna il Signor Dario Colapinto, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Dario Colapinto, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Dario Colapinto, sospensione della licenza per mesi 3 (tre), con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS, a sospensione della licenza di mesi 2 (due), con ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il dibattimento è proseguito per gli ulteriori deferiti per i quali il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni di cui al verbale. I difensori dei signori Carrozza, Sogliano e della Società Varese hanno ulteriormente illustrato le proprie difese, chiedendo il proscioglimento. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva. Dalla documentazione trasmessa con il deferimento può senza dubbio ritenersi provato che il mandato conferito dal calciatore Carrozza all’agente Colapinto, sottoscritto in data 3.1.2011, è stato dall’agente trasmesso alla competente Commissione mediante lettera raccomandata il successivo 16.2.2011 e che in tale ultima data lo stesso agente ha provveduto alla trasmissione al medesimo ufficio anche di un precedente mandato, sottoscritto in data 30.11.2010, con la Società AS Varese 1910 Spa (cfr. ricevute di spedizione e ricezione allegate alla memoria difensiva del Colapinto). Risulta altresì che il contratto intervenuto tra il calciatore Carrozza e la Società Varese reca il nominativo del Colapinto nell'apposito spazio dedicato all'agente del calciatore. Ritiene la Commissione che alla luce degli elementi sopra descritti risulti evidente la responsabilità del deferito Sogliano in ordine alle violazioni ascrittegli. E’ infatti pacifico che il Colapinto, pur essendo legato da precedente rapporto contrattuale con la Società Varese, rapporto peraltro finalizzato proprio al tesseramento del Carrozza, abbia successivamente sottoscritto un mandato in esclusiva con lo stesso calciatore, partecipando così alla stipulazione del relativo contratto nella duplice veste di agente del calciatore e di soggetto già incaricato dalla Società per la conclusione di detto negozio giuridico e, quindi, in palese conflitto di interessi. Sul punto, merita ricordare che l’art. 20 del Regolamento Agenti di Calciatori vieta all’agente che abbia curato gli interessi di una Società per il tesseramento di un calciatore di ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo stesso calciatore ovvero di stipulare accordi con quest’ultimo, per un periodo di 12 mesi dalla data del tesseramento. Per quanto qui rileva, il Sogliano risulta aver sottoscritto sia il contratto con l’agente Colapinto in data 30.11.2010 sia quello per il tesseramento del Carrozza del successivo 3.1.2011, al quale il Colapinto partecipava nella diversa veste di agente del calciatore. Non può conseguentemente non ritenersi che egli fosse perfettamente a conoscenza della situazione di conflitto in cui versava l’agente e vi abbia concorso. Le argomentazioni difensive nella memoria in atti, volte a sostenere l'inesistenza di un incarico da parte della Società al Colapinto per il tesseramento del Carrozza, si appalesano ad avviso della Commissione del tutto infondate. Ed invero, avuto riguardo alla sottoscrizione da ambo le parti del modulo in atti e al suo specifico contenuto, che indica addirittura le modalità di pagamento del corrispettivo pattuito, risulta incredibile la tesi della mera trattativa non andata a buon fine. E' innegabile che il mandato sia stato conferito, indipendentemente dalla sua successiva formalizzazione mediante deposito del modulo. Alla responsabilità del Sogliano consegue quella diretta della Società AS Varese 1910 Spa, della quale era all’epoca dei fatti legale rappresentante. Nessun addebito può invece essere mosso, ad avviso della Commissione, al calciatore Carrozza non essendo agli atti sufficienti elementi per affermare che lo stesso fosse a conoscenza della qualità di agente della Società rivestita dal Colapinto al momento della sottoscrizione del mandato in suo favore e del successivo contratto con la stessa A.S. Varese. Ed anzi, proprio il Colapinto afferma nella memoria difensiva di aver tenuto nascosta al calciatore la sottoscrizione del contrato del 30.11.2011. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque per i soggetti ritenuti responsabili le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione sospensione della licenza di mesi 2 (due), con ammenda di € 3.000,00 a carico del Sig. Dario Colapinto. Irroga le seguenti sanzioni: - giorni 30 (trenta) di inibizione ed € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda nei confronti del signor Sean Sogliano; - € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) di ammenda nei confronti della Società AS Varese 1910 Spa limitatamente alla violazione ascritta al Sogliano. Delibera, altresì, di prosciogliere Alessandro Carrozza e la Società AS Varese 1910 Spa in relazione alla violazione a quest'ultimo ascritta.
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