F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Aprile 2012 (441) – APPELLO DEL SIG. DOMENICO PETRUZZELLI (Arbitro fuori quadro con incarico di osservatore arbitrale della Sezione AIA di Barletta) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 95 del 31.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Aprile 2012 (441) – APPELLO DEL SIG. DOMENICO PETRUZZELLI (Arbitro fuori quadro con incarico di osservatore arbitrale della Sezione AIA di Barletta) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 95 del 31.1.2012). A seguito di deferimento della Procura Federale, la CD Territoriale presso il CR Calabria ha applicato nei confronti dell’Arbitro F.Q. Domenico Petruzzelli la inibizione per anni due. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare il ricorrente chiede la revoca della sanzione inflitta per non aver commesso i fatti ed in via subordinata la riduzione della stessa in quanto sproporzionata ed eccessiva. In data odierna nessuno è comparso per il ricorrente mentre è presente il rappresentante della Procura federale il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione, inoltre l’appello non è accompagnato dalla tassa prescritta, ex art. 33, comma 8, CGS; tali omissioni comportano l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo.
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