COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 19/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL CALCIATORE GENTILE MATTIA, TESSERATO CON LA SOCIETA’ A.S.D. CASTELLO 2000, PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1, C.G.S., PER AVERE AGGREDITO CON VIOLENZA IL CALCIATORE DELLA SOCIETA’ A.S.D. QUADRI, GIANLUCA VARRATI, MENTRE ERA IN CORSO LA GARA A.S.D. QUADRI – A.S.D. CASTELLO 2000, DISPUTATA IL 9.01.2011 A QUADRI, VALEVOLE PER IL CAMPOIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B”.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 19/04/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
- DEL CALCIATORE GENTILE MATTIA, TESSERATO CON LA SOCIETA’ A.S.D. CASTELLO 2000, PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1, C.G.S., PER AVERE AGGREDITO CON VIOLENZA IL CALCIATORE DELLA SOCIETA’ A.S.D. QUADRI, GIANLUCA VARRATI, MENTRE ERA IN CORSO LA GARA A.S.D. QUADRI – A.S.D. CASTELLO 2000, DISPUTATA IL 9.01.2011 A QUADRI, VALEVOLE PER IL CAMPOIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B”.
Con nota del 27.2.12, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C., ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte.
Con racc. a.r. del 13.3.12, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato al soggetto deferito la violazione della norma sopra richiamata a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando lo stesso che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 16.04.12, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.
Alla suddetta udienza è comparso per la Procura Federale l’Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché personalmente il Sig. Gentile Mattia con l’Avv. Caruso Angelo, munito di procura speciale.
Il soggetto deferito chiedeva, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione della sanzione su richiesta della parte, sanzione che veniva concordata nella misura di € 130,00 di ammenda.
Osserva la Commissione che la responsabilità del sig. Gentile Mattia trova riscontro negli atti ufficiali acquisiti agli atti e che la sanzione concordata inter partes risulta essere congrua ed adeguata agli addebiti contestati.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare dichiara, a richiesta delle parti, la responsabilità del Sig. Gentile Mattia applicando allo stesso la sanzione dell’ammenda nella misura di € 130,00.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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