COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 203/LND del 19/4/2012 DELIBERE del Giudice Sportivo AA.CC.N.C.REBIBBIA – PASSO CORESE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 203/LND del 19/4/2012
DELIBERE del Giudice Sportivo
AA.CC.N.C.REBIBBIA - PASSO CORESE
Il Giudice Sportivo
- Esaminato il reclamo proposto dalla Società PASSO CORESE nel rispetto dei termini regolamentari con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte il calciatore FATTORI Tiziano (AMATRICE) non avendo scontato una giornata di squalifica nel corso dell'incontro AMATRICE - REBIBBIA dell'11.3.2012 perché su detta gara incombeva un reclamo e il risultato non era stato omologato.
- Il reclamo è infondato.
Infatti, è vero che la Società AMATRICE aveva fatto pervenire a questo Organo Giudicante preannuncio di reclamo in merito alla gara contro il REBIBBIA del 18.3.2012, però allo stesso non ha dato seguito come risulta da C.U. n. 199 del 13.4.2012 quindi è stato convalidato il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
AMATRICE - REBIBBIA 3-3.
PQM
DELIBERA
1) di respingere il reclamo proposto dalla Società PASSO CORESE.
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
AA.CC.N.C.REBIBBIA - PASSO CORESE 1-0
3) di incamerare la tassa reclamo.