COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 203/LND del 19/4/2012 DELIBERE del Giudice Sportivo CASILINA B.C.C.R. – ATLETICO ANAGNI CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 203/LND del 19/4/2012 DELIBERE del Giudice Sportivo CASILINA B.C.C.R. - ATLETICO ANAGNI CALCIO Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società ATLETICO ANAGNI CALCIO in merito alla mancata disputa della gara di cui in epigrafe - Considerato che ai sensi dell'art. 5 del CGS, la reclamante doveva inviare i motivi del ricorso contestualmente alla controparte e, come recita l'art. 38 comma 6 del CGS, tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori. - Rilevato che la Società ATLETICO ANAGNI CALCIO non ha compiuto tale formalità e che detta omissione costituisce motivo di inammissibilità. - Preso atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza della Società ATLETICO ANAGNI CALCIO - Visto l'art. 17 comma 1 del CGS e l'art. 53 commi 2 e 7 delle NOIF DELIBERA 1) di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dalla Società ATLETICO ANAGNI CALCIO 2) di infliggere alla Società ATLETICO ANAGNI CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 150,00 (1a rinuncia) 3) Di addebitare la tassa reclamo
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