COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 18 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.2. OPPOSIZIONE A.C. INTREPIDA A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 64 del 4/4/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Andrian Fabio – Campionato 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 18 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.2. OPPOSIZIONE A.C. INTREPIDA A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 64 del 4/4/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Andrian Fabio - Campionato 2^ Categoria L’A.C.Intrepida A.S.D. ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 64 del 4/4/2012 con cui é stata adottata la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Andrian Fabio : “una giornata per l'espulsione e tre giornate perchè dopo la notifica del provvedimento ha insultato l'arbitro, accompagnando gli insulti con frasi blasfeme e minacce”. La Commissione Disciplinare Territoriale visto il ricorso presentato dall’A.C. Intrepida A.S.D.; vista la documentazione ufficiale agli atti; esaminato in particolare il referto arbitrale che ha dettagliatamente illustrato gli episodi contestati; valutata congrua la squalifica di quattro giornate inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado nei confronti del calciatore Andrian in relazione agli accadimenti; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dall’A.C. Intrepida - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Andrian Fabio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo versata non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it