CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 aprile 2012 promosso da: Sig. Vitangelo Spadavecchia / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 aprile 2012 promosso da: Sig. Vitangelo Spadavecchia / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Aurelio Vessichelli Presidente Avv. Guido Cecinelli Arbitro Avv. Dario Buzzelli Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 16 aprile 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato promosso (con istanza prot. n. 0010 del 2 gennaio 2012) da: Sig. Vitangelo Spadavecchia , rappresentato e difeso dall’ Avv. Luciano Ruggiero Malagnini con studio in Nola (NA) alla via S.Felice 16, presso il quale elettivamente domicilia e dall’Avv. Ganpiero Orsino giusta procura in calce all’istanza di arbitrato istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione intimata * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE 1. A seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli volte ad accertare l’ingerenza di gruppi criminali di stampo camorristico nel mercato illecito del calcio-scommesse, la Procura Federale della FIGC, ottenuta copia degli atti, ha svolto una autonoma attività di indagine conclusasi con il deferimento , in data 2 agosto 2011, di numerosi tesserati e delle società di appartenenza per rispondere dinanzi agli organi federali di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro rispettivamente ascritte. 2. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad ipotizzare la commissione di un illecito finalizzato ad alterare il risultato della gara Juve Stabia – Sorrento del 5 aprile 2009 e dunque a disporre il deferimento, tra gli altri de: - il calciatore Spadavecchia Vitangelo ( odierna parte istante ) per violazione degli artt. 1, comma 1, 6 comma 1, e 7 comma 1 del CGS per avere effettuato una scommessa di € 20.000,00 nell’imminenza della gara Juve Stabia – Sorrento del 5 aprile 2009 puntando sulla sconfitta della propria squadra , nonché per aver posto in essere atti e comportamenti finalizzati ad alterare il risultato della suddetta gara, provocando volontariamente, in qualità di portiere, la segnatura che determinerà il risultato di 1-0 in favore della Juve Stabia con l’aggravante dell’art. 7, comma 6 del CGS stante l’avvenuta alterazione del risultato della gara di cui sopra che ha comportato per la SS Juve Stabia Spa il conseguimento di un ingiusto vantaggio in classifica. 3. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 23/CDN del 11 ottobre 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC , ritenuta la commissione dell’illecito ipotizzato dalla Procura Federale, affermava la responsabilità dello Spadavecchia , infliggendogli la sanzione della squalifica di anni 3 e mesi 3. A sostegno di siffatta conclusione, la CDN così , tra l’altro riteneva: “ Appare provata anche la responsabilità disciplinare dello Spadavecchia. Nei suoi riguardi vale quanto già detto per il B.C. in merito alla valenza probatoria delle intercettazioni tra A.F. e S.M. ( V. in particolare le intercettazioni 16288 16291 del 274/2009) . E’ chiaro che i due dovevano essere certi di quanto dicevano altrimenti non avrebbero orientato in tal senso l’attività del sodalizio criminale investendo anche denaro sulla circostanza dell’avvenuta vendita della partita da parte del portiere del Sorrento. Di un certo rilievo la circostanza che la notizia dell’avvenuta combine viene da Bari e lo Spadavecchia è di origine barese. Anche il B.C. nel corso dell’audizione del 4/4/2011 conferma che i contatti tra lui e A.F. e S.M. si interruppero “perché erano convinti che la partita fosse già stata truccata”. Infine il riscontro più clamoroso al contenuto delle intercettazioni ( che, si noti, sono anteriori alla gara cosicchè gli intercettati non conoscevano ancora come essa sarebbe finita) è costituita dal fatto che la partita Juve Stabia/Sorrento del 5/4/2009 venne decisa proprio da una clamorosa papera dello Spadavecchia a poco più di 15 minuti dal termine.” 4. Contro tale decisione l’odierno istante proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale che con decisione pubblicata dapprima nel solo dispositivo il 10 novembre 2011 (C.U. n. 078/CGF) e poi in forma integrale il 6 dicembre 2011 (C.U. 104/CGF) respingeva l’appello e confermava la sanzione irrogata. La CGF tra l’altro osservava che “ nel corso delle predette comunicazioni telefoniche, viene rappresentata una situazione caratterizzata da profili di certezza e non di ambiguità: il fatto che il calciatore, Spadavecchia Vitantonio, avesse investito una somma considerevole ( attesa anche la giovane età del predetto tesserato all’epoca dei fatti) sulla sconfitta della propria squadra nell’incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009; il personaggio a cui viene attribuita la condotta illecita risulta identificato in modo chiaro. Si fa riferimento chiaramente al ruolo di portiere ricoperto dallo Spadavecchia e si fa espressamente il cognome dello stesso.” 5. Con istanza in data 2 dicembre 2011, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport , la parte istante dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo di “ prosciogliere il deferito da ogni addebito contestato per insussistenza del fatto”. In definitiva lo Spadavecchia chiede l’annullamento della sanzione a lui inflitta. 6. Nella stessa istanza di arbitrato, l’istante designava quale arbitro l’ Avv. Guido Cecinelli. 7. Con memoria del 18 gennaio 2012, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto della domanda proposta dall’odierna parte istante , in quanto ritenuta irricevibile e, comunque, infondata. 8. Nella memoria di costituzione, la Federazione intimata nominava quale arbitro l’avv. Dario Buzzelli. 9. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale l’Avv. Aurelio Vessichelli che accettava l’incarico. 10. Il 15 febbraio 2012 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio accoglieva la richiesta concordemente avanzata delle parti ex art. 21 comma 2 del Codice, di anticipare la discussione . Le parti illustravano le rispettive posizioni, riportandosi agli atti depositati. Lo Spadavecchia rilasciava una dichiarazione spontanea. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. 11. Preliminarmente, la parte istante ribadisce la tempestività del proprio ricorso, in quanto depositato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle motivazioni della decisione impugnata . La difesa dello Spadavecchia, che richiama in proposito, in sede di discussione, precedenti decisioni di organi arbitrali TNAS, ritiene che il termine decadenziale di cui all’art. 10 del Codice TNAS vada computato dalla pubblicazione dei motivi della decisione da impugnare e non, invece, dalla data di pubblicazione del mero dispositivo (ferma restando la facoltà – ma non l’obbligo – per la parte di presentare la propria istanza anche prima della conoscenza integrale della delibera, sulla base del mero dispositivo). 12. Nel merito, a sostegno della propria richiesta di annullamento della sanzione subita, la difesa dello Spadavecchia lamenta che la CGF fonderebbe la propria decisione non su prove ma su intercettazioni telefoniche riguardanti non il calciatore Spadavecchia bensì terzi soggetti e che la Corte di Giustizia avrebbe fatto discendere la colpevolezza del deferito dalla circostanza che lo Spadavecchia avesse investito una somma considerevole sulla sconfitta della propria squadra nella gara Juve Stabia - Sorrento, e ciò pur non essendovi alcuna traccia del denaro impiegato per la giocata e l’eventuale vincita. Parte istante sostiene altresì che l’intercettazione telefonica presa in considerazione non provenendo direttamente dallo Spadavecchia imporrebbe il reperimento di una prova a suffragio di quanto meramente declamato nella telefonata ( ovvero, a mero titolo esemplificativo, una traccia del denaro impiegato, della giocata o almeno l’accertamento di un incontro degli interlocutori con lo Spadavecchia ); e che “ il grado di prova richiesto per accertare la responsabilità in ambito sportivo , così’ come in ambito penale, è quello richiesto per accertare la colpevolezza fuori da ogni ragionevole dubbio”, che nella fattispecie non sarebbe stato, secondo la difesa di parte istante, raggiunto. 13. La FIGC chiede il rigetto dell’istanza di arbitrato, deducendone inammissibilità e infondatezza. 14. Preliminarmente, infatti, la parte intimata eccepisce l’inammissibilità dell’istanza, per essere stato proposta oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del dispositivo della Decisione. Secondo la FIGC, la tempestività dell’istanza va infatti valutata con riferimento alla data della decisione del reclamo, a nulla rilevando in proposito la data di pubblicazione delle motivazioni. A siffatto riguardo, la FIGC, pur dichiarandosi consapevole dell’esistenza di orientamenti non univoci nella giurisprudenza TNAS, afferma che sul punto debba farsi riferimento alla posizione del Consiglio di Stato, il quale ha da tempo aderito all’opinione secondo la quale il dies a quo del termine di impugnazione vada identificato nel momento in cui il destinatario dell’atto è posto nella condizione di cogliere la portata lesiva del provvedimento che intende contestare. Non è pertanto necessaria la conoscenza integrale dell’atto, essendo sufficiente la percezione degli effetti negativi del decisum. 15. Nel merito, comunque, la Resistente ritiene che il ricorso sia infondato e vada respinto, in quanto nel caso in esame risultano accertati tutti gli elementi o costitutivi della fattispecie (ossia la commissione di un illecito sportivo). Rileva la difesa della FIGC che le prove raggiunte consentono l’affermazione della responsabilità disciplinare del sig. Spadavecchia, in quanto le sole intercettazioni acquisite sarebbero sufficienti a dimostrare la responsabilità dell’odierno istante al di là di ogni ragionevole dubbio, postochè consentono di ricostruire in nodo chiaro ed univoco l’intera vicenda in esame senza l’ausilio di ulteriori elementi. Nella fattispecie, osserva ancora la difesa della Federazione intimata, le intercettazioni trovano ulteriore conferma nelle dichiarazioni dei soggetti ascoltati dalla Procura Federale ( il B.C. su tutti ) e nell’effettiva condotta tenuta dall’istante sul campo di gioco. Aggiunge ancora parte intimata come in ogni caso non è necessario nel giudizio disciplinare il superamento della soglia del ragionevole dubbio: riportandosi a precedenti di organi arbitrali TNAS , parte intimata sostiene che per poter ritenere sussistente una violazione sia sufficiente che il grado di prova raggiunto sia superiore alla semplice valutazione della probabilità. In tale ottica, pertanto, devono essere esaminate le prove raccolte a carico dell’odierno istante. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo profilo che il Collegio Arbitrale deve analizzare attiene all’eccezione, proposta dalla FIGC, tesa ad ottenere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto proposto oltre il termine stabilito dall’art. 10 del Codice TNAS, computato dalla data di comunicazione del dispositivo della Decisione. 2. L’art. 10 [Modalità e termini di comunicazione dell’istanza arbitrale alla controparte] del Codice TNAS così prevede: “1. L’istanza arbitrale è trasmessa alla controparte a cura dell’istante nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di cui al successivo comma 4. 2. Le modalità di trasmissione sono libere, ma grava sull’istante l’onere della prova del ricevimento da parte del destinatario. 3. L’istanza, completa di tutti gli elementi di cui all’articolo 9, può essere trasmessa, nel rispetto dei termini di cui al comma 4, anche via fax o posta elettronica. 4. Il termine di cui ai commi 1 e 3 decorre dalla data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione o è maturato, dopo la diffida di cui all’articolo 5, comma 2, il termine per l’adozione di tale pronuncia. Se non è previsto il ricorso alle Federazioni, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva il termine decorre dalla data in cui l’istante ha avuto conoscenza dei fatti che hanno dato luogo alla controversia”. 3. In base all’art. 10 del Codice TNAS, dunque, il termine per la proposizione dell’istanza di arbitrato decorre “dalla data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione”. La questione che si pone in questo arbitrato consiste pertanto nella verifica se la pubblicazione del dispositivo della Decisione abbia fatto decorrere il termine, scaduto trenta giorni dopo, ovvero se questo termine sia decorso dalla pubblicazione della Decisione completa della motivazione. Nel primo caso l’istanza di arbitrato sarebbe tardiva; nel secondo caso, invece, sarebbe tempestiva; in ogni caso assumendo la natura perentoria del termine in realtà non esplicitamente sanzionato come tale. 4. Il Collegio Arbitrale nota come sul punto si sia formato nell’attuale sistema TNAS un orientamento ormai consolidato, secondo cui il dies a quo, da cui decorre il termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 10 del Codice TNAS, ossia la “data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione”, sia quello in cui il ricorrente ha avuto notizia della decisione completa della motivazione (lodo 21 ottobre 2009, Pasqualin e D’Amico c. FIGC), mentre “nei confronti del dispositivo si esercita una facoltà, non un onere di impugnazione” (lodo 14 maggio 2009, Setten e Treviso c. FIGC). Siffatta giurisprudenza si è formata sulla base della considerazione che solo nel momento di pubblicazione della decisione nel suo testo integrale si conclude l’iter formativo della volontà disciplinare della federazione nei confronti del soggetto ad essa sottoposto; e dunque solo in quel momento il ricorrente può avere piena cognizione degli elementi di fatto e di diritto assunti dall’ente sportivo a sostegno della sanzione. Ciò non impedisce, invero, al ricorrente di proporre ricorso immediato, avverso il solo dispositivo, laddove da questo derivi un effetto immediatamente lesivo, per eventualmente ottenerne la sospensione. Ma tale possibilità, offerta al ricorrente, non implica peraltro che il ricorso debba necessariamente essere proposto in termini decorrenti dalla conoscenza del dispositivo. 5. A siffatto indirizzo anche questo Collegio ritiene di aderire. Invero, la “decisione” sta al dispositivo come il tutto a una parte. Né connettere l’onere alla prima e una facoltà al secondo appare a-sistematico, come prova la risalente previsione dell’art. 433, secondo comma c.p.c. 6. Il Collegio nota infatti come i precedenti contrari, affermati nel sistema della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (la “CCA”: cfr. i lodi dell’11 marzo 2008, Pieroni c. FIGC, e del 31 luglio 2008, Cialona c. FIGC) facessero riferimento a regole differenti rispetto a quelle del Codice TNAS, per le quali la decorrenza del termine era legata alla “data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia” (art. 5, comma 1 del Regolamento di conciliazione e arbitrato della CCA), ben potendo questa essere legata al “fatto” della pronuncia del dispositivo ed essendo posta in riferimento ad una fase di conciliazione per il cui esperimento la articolazione di censure basate sulla conoscenza del contenuto integrale della decisione non appariva essere elemento essenziale. 7. Né contro tale orientamento interpretativo può essere fatto valere il pur autorevole indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa (in particolare nella pronuncia del TAR Lazio, sez. III-ter, n, 2801/2005, nel caso Guardiola c. FIGC), il quale ha avuto ad oggetto l’interpretazione di regole diverse da quelle poste dal Codice TNAS, alle quali esclusivamente va fatto riferimento per definire la tempestività della domanda introduttiva di un arbitrato da esse regolato. 8. In conclusione, il Collegio ritiene che l’eccezione di inammissibilità proposta dalla FIGC non possa essere accolta, poiché l’istanza di arbitrato è stata tempestivamente proposta. 9. Nel merito la responsabilità dello Spadavecchia nella commissione di un illecito sportivo è contestata nell’istanza di arbitrato ove si nega che sussistano elementi di prova sufficienti a fondare detta responsabilità disciplinare. Al riguardo ritiene il Collegio opportuno premettere che per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione –né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto , nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio ( cfr. ad es. l’art.4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal ! gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicchè deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito ( cfr. il lodo del 31 gennaio 2012, Saverino/FIGC ed il lodo 2 aprile 2012 Amodio e SS Juve Stabia/FIGC ). Tanto premesso, osserva il Collegio che le risultanze degli atti d’indagine penale nonché quelle raccolte nella sede sportiva consentono di ritenere provata la violazione contestata all’odierno istante sussistendo indizi gravi precisi e concordanti dell’attività posta in essere dallo Spadavecchia al fine di alterare illecitamente il risultato sportivo della gara in contestazione. Al riguardo assume rilievo l’intercettazione captata in data 2 aprile 2009 fra Avallone Francesco e Scannapieco Michele in occasione della quale il secondo afferma di aver appreso quanto segue: “ comunque ha detto: però io ti dico una che io ho adesso chiamato l’amico mio a Bari…già avevano prenotato ventimila…ho detto: quindi è stato adesso il compagno tuo quello dietro a tutto è di Bari…quello dietro a tutto, quello è barese…ha detto ho prenotato ventimila euro …sull’uno. Lo Spadavecchia all’epoca dei fatti era il portiere (“quello dietro a tutto”) del Sorrento. Ulteriore rilievo assume un’altra intercettazione nella quale Scannapieco M. interloquendo con Avallone F. ribadisce: “ ha detto che quello Spadavecchia…dice che ha prenotato ventimila…ha prenotato ventimila…perciò se Spadavecchia ha giocato già con i ventimila…mica si può tirare indietro? Se lo ha fatto il portiere che cosa dobbiamo fare di più?”. In una successiva intercettazione lo Scannapieco, interloquendo con Avallone ribadisce che: “ha detto che quello SPADAVECCHIA … dice che ha portato ventimila … ha prenotato ventimila … perciò se SPADAVECCHIA ha giocato già con i ventimila … mica si può tirare indietro …? Se lo ha fatto il portiere che cosa dobbiamo fare di più?”. Il quadro che emerge da tali intercettazioni dimostra che gli Scannapieco e Avallone erano certi del fatto che l’istante avrebbe autonomamente influenzato il risultato dell’incontro, avendo già scommesso la rilevante somma di € 20.000,00 sulla sconfitta della propria squadra; i soggetti intercettati decidevano pertanto di scommettere sulla vittoria della Juve Stabia, essendo certi che il comportamento del portiere del Sorrento avrebbe determinato l’esito della gara. Le risultanze delle intercettazioni a loro volta appaiono anche confermate oggettivamente dal risultato della gara sul campo. Rispetto a detto impianto accusatorio, nel presente procedimento arbitrale nessun consistente elemento a discarico dell’affermata responsabilità dello Spadavecchia , è stato portato all’attenzione ed alla valutazione del Collegio Arbitrale, al di là di una reiterata doglianza sulla presunta insufficienza dell’impianto accusatorio stesso. Ritiene il Collegio di affermare, infine, la congruità della sanzione irrogata allo Spadavecchia in riferimento alle violazioni ascritte, avendo la difesa della parte istante in via gradata chiesto la riduzione della sanzione. Le norme applicabili alla fattispecie prevedevano infatti la sanzione della squalifica minima di tre anni per l’illecito sportivo ex art.7 con l’aggravante dell’effettiva alterazione del risultato prevista dal comma 6 del medesimo art.7 nonché , per la violazione del divieto di scommesse, la sanzione minima della squalifica per mesi diciotto secondo quanto previsto dall’art.6. In conclusione, dunque, l’istanza del Sig. Spadavecchia deve essere integralmente respinta. 10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1500 (millecinquecento/00) oltre accessori a carico della parte istante ed a favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, quali spese del procedimento e per assistenza difensiva. Anche le spese arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 6000 (seimila/00) quali onorari del Collegio Arbitrale oltre IVA e CPA come per legge, a carico della parte istante, insieme al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, con il vincolo della solidarietà. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. respinge integralmente l’istanza di arbitrato del Sig. Vitangelo Spadavecchia; 2. condanna la parte istante al pagamento a favore della Federazione Giuoco Calcio delle spese di lite liquidate in parte motiva; 3. condanna la parte istante al pagamento degli onorari e delle spese del Collegio Arbitrale liquidati in parte motiva; 4. condanna la parte istante al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 16 aprile 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Aurelio Vessichelli F.to Guido Cecinelli F.to Dario Buzzelli
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