FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2008-2009 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CG del 25/11/08 1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI VALDO AZZONI, GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. (OGGI, ART. 30) E DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (NOTA N. 6136/O26 pf 07/08/SP/blp DEL 27.06.2008)
FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2008-2009 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CG del 25/11/08
1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI VALDO
AZZONI, GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI AOSTA, PER
VIOLAZIONE DELL’ART. 27 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. (OGGI, ART. 30) E
DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (NOTA N.
6136/O26 pf 07/08/SP/blp DEL 27.06.2008)
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Domenica 8 ottobre 2006 sul campo sportivo di Brusson venne disputata la partita di calcio,
valida per il campionato di terza categoria, tra le squadre della società calcistica Val d’Ayas e della
società calcistica FC Città di Aosta, che si concluse con il risultato di 4-3 per la Città di Aosta.
Peraltro il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Aosta, avv. Valdo Azzoni, con decisione del
12 ottobre 2006, ritenendo che si fosse irregolarmente impiegato un assistente di linea non tesserato,
non omologò il risultato e inflisse a tavolino la sconfitta per 3-0 alla squadra di Aosta.
Il provvedimento punitivo fu impugnato dal Presidente della società FC Città di Aosta, avv.
Orazio Giuffrida, e la Commissione Disciplinare della F.I.G.C., pur dichiarando inammissibile il
ricorso per ragioni procedurali, nell’esercizio di un potere decisorio di autotutela con propria
deliberazione del 25 ottobre 2006 annullò il provvedimento e omologò il risultato acquisito sul
campo.
La vicenda sportiva ebbe un séguito giornalistico, in quanto sul settimanale valdostano “La
Vallée” del 28 ottobre 2006 comparvero due servizi a firma di Walter Barbero, direttore del
periodico, nei quali si dava risalto alla decisione della Commissione Disciplinare. Nel primo di
questi (“Il caso – Ridati i punti all’FC Aosta”) venivano virgolettate dichiarazioni dell’avv. Orazio
Giuffrida tutt’altro che benevole nei confronti del Giudice Sportivo avv. Azzoni e degli ambienti
calcistici valdostani; nel secondo (“Il pagellone della settimana”) si assegnava la votazione di “due”
su dieci al Giudice Sportivo smentito dalla Disciplinare. Altri servizi furono pubblicati dalla stessa
testata l’11 e il 18 novembre 2006, nei quali rispettivamente il giornalista Walter Barbero si scusava
con l’avv. Azzoni dicendosi caduto in un tranello per incompleta conoscenza della decisione della
Disciplinare, e il Presidente della società FC Città di Aosta smentiva di avere pronunziato le parole
attribuitegli il 28 ottobre precedente.
Con riferimento alle dichiarazioni dell’avv.Giuffrida come riportate dal settimanale “La
Vallée” del 28 ottobre 2006 il Giudice Sportivo avv. Azzoni il 7 novembre 2006 indirizzò al
Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta un’istanza di autorizzazione a presentare
querela davanti all’Autorità Giudiziaria, in deroga al vincolo di giustizia di cui all’art. 27 dello
Statuto federale, nei confronti del tesserato avv. Giuffrida e altri per il reato di diffamazione col
mezzo della stampa. In data 8 gennaio 2007 la Segreteria della F.I.G.C., rispondendo all’istanza
dell’avv. Azzoni inoltrata in sede centrale dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta,
comunicò al medesimo che l’autorizzazione non era stata concessa e che la documentazione sarebbe
stata trasmessa all’Ufficio Indagini per quanto di competenza in ordine alle dichiarazioni dell’avv.
Giuffrida. Senonché nel frattempo, precisamente in data 4 gennaio 2007, l’avv. Azzoni già aveva
sporto querela presso la Procura della Repubblica di Aosta nei confronti del Presidente dell’FC Città
di Aosta avv. Orazio Giuffrida e del giornalista Walter Barbero in relazione ai due servizi
giornalistici del 28 ottobre 2006.
L’avvenuta presentazione della querela “nonostante il diniego di autorizzazione” venne
segnalata dall’avv. Giuffrida alla Segreteria della F.I.G.C. con raccomandata del 4 aprile 2007. La
segnalazione fu trasmessa all’Ufficio Indagini il 16 aprile 2007, di séguito all’informativa inoltrata
l’8 gennaio precedente; donde l’apertura il 15 maggio 2007 di un’indagine relativa all’eventuale
violazione dell’art. 27 dello Statuto federale da parte del Giudice Sportivo avv. Azzoni e
l’affidamento degli accertamenti al Collaboratore avv. Francesco Vignoli.
Nel corso dell’indagine l’avv. Azzoni inviò al Collaboratore una memoria in data 29 maggio
2007, con la quale ammetteva di aver presentata la querela, in prossimità dello spirare dei termini di
legge, senza attendere l’autorizzazione, e di non averne fatta remissione poiché il diniego di
autorizzazione era nullo, anzi inesistente, per radicale carenza di motivazione, e perché la
controparte non aveva manifestata resipiscenza alcuna. Altro scritto in data 15 giugno 2007 pervenne
al Collaboratore da parte dell’avv. Giuffrida, che dichiarava di non aver nulla da aggiungere alla
pura e semplice constatazione dei fatti, confermati dallo stesso avv. Azzoni in un’intervista rilasciata
a un settimanale sportivo locale. Infine, con nota del 28 giugno 2007 il Capo dell’Ufficio Indagini
inviò al Procuratore Federale la relazione conclusiva del Collaboratore avv. Vignoli, che
riassumendo i fatti esprimeva un parere di responsabilità per violazione della clausola
compromissoria.
Dopo il rituale contatto d’informazione e di impulso tra il Procuratore Federale e il Presidente
della Commissione di Garanzia, previsto dall’art. 5 del Regolamento disciplinare per gli appartenenti
alla Giustizia Sportiva, il Procuratore con atto del 27 giugno 2008 ha deferito alla Commissione di
Garanzia l’avv. Valdo Azzoni per violazione della clausola compromissoria prevista dall’art. 27,
comma 2 (ora art. 30) dello Statuto federale, in relazione agli art. 11 bis (ora art. 15) e 1, comma 1
del Codice di Giustizia Sportiva, osservando che i fatti erano pacifici e che, quand’anche il diniego
di autorizzazione fosse stato invalido, la circostanza non avrebbe liberato l’interessato dal vincolo di
giustizia.
Con memoria indirizzata il 26 agosto 2008 alla Commissione di Garanzia della Giustizia
Sportiva l’incolpato, dopo avere esposto la successione dei fatti, del resto pacifica, ha illustrato la
propria eccezione circa l’invalidità del provvedimento negativo della deroga alla clausola
compromissoria, anche in relazione all’assoluta incertezza circa l’organo o ufficio che l’avesse
assunto; ha sottolineato come l’atto o la sua omissione avessero leso una situazione giuridica
soggettiva connessa con l’ordinamento sportivo e quindi rilevante per l’ordinamento giuridico
generale; ha soggiunto che la fattispecie concreta non sarebbe correttamente riconducibile all’art.
30, comma 3 dello Statuto, norma riguardante le controversie tra tesserati o tra questi e la F.I.G.C.,
giacché nella vicenda in questione erano coinvolti anche soggetti estranei all’ordinamento sportivo,
come il giornalista Barbero.
Nell’odierna adunanza di discussione l’incolpato, avv. Valdo Azzoni, non è comparso sebbene
regolarmente convocato. Il Procuratore Federale ha brevemente illustrato il caso e ha chiesto in
conclusione che all’incolpato venga applicata la sanzione della censura..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione di garanzia della giustizia sportiva afferma preliminarmente la propria
competenza relativamente al soggetto e all’oggetto del caso disciplinare oggi discusso. L’incolpato
infatti è Giudice sportivo territoriale del Comitato Provinciale di Aosta (cfr.Regolamento di
disciplina, art. 1, comma 2, lettera e); mentre l’addebito ascrittogli attiene al mancato rispetto del
vincolo di giustizia, per avere egli promosso con querela davanti alla giurisdizione ordinaria penale
una controversia nei confronti di altro tesserato (il Presidente della società FC Città di Aosta),
originata da un commento diffamatorio direttamente riferito alla sua attività di giudice in ambito
sportivo (cfr.Regolamento cit., art. 2, comma 1, lettera a).
Nel merito è pacifico in linea di fatto che l’avv. Azzoni, oltre tre settimane prima che scadesse
il termine di decadenza di cui all’art. 124 codice penale, presentò querela davanti alla Procura della
Repubblica di Aosta e non la rimise nonostante gli giungesse comunicazione, alcuni giorni più tardi,
del diniego di deroga al vincolo di giustizia. La circostanza che la comunicazione, firmata dal
Segretario della F.I.G.C., non fosse corredata di motivazione e lasciasse perfino in ombra, a causa
della formulazione infelicemente impersonale, la fonte del provvedimento di diniego (“... si
rappresenta che esaminata la domanda si ritiene di non concedere l’autorizzazione richiesta e di
trasmettere la documentazione all’Ufficio Indagini per il seguito di competenza...”), viene addotta
dall’incolpato come causa di nullità o addirittura di inesistenza del provvedimento stesso. Ma
quand’anche il diniego dovesse ritenersi nullo o inesistente, ugualmente non sarebbe condivisibile
l’inferenza trattane dall’incolpato – e cioè la mancanza del presupposto dell’infrazione - poiché alla
stregua dell’art. 30, commi 3 e 4 (già art. 27) dello Statuto federale il divieto di ricorso alla
giurisdizione dello Stato per le controversie tra tesserati costituisce la regola generale, che viene
eccezionalmente meno soltanto se il Consiglio Federale “per gravi ragioni di opportunità” autorizza
la deroga alla clausola compromissoria. Il meccanismo logico-interpretativo che l’incolpato
prospetta, in altri termini, rovescia erroneamente il sistema, quasi che la regola fosse la liceità del
ricorso, salvo contrario provvedimento della Federazione.
Osserva ancora questa Commissione che per costante orientamento della giustizia sportiva il
vincolo, la cui altra faccia è rappresentata dalla possibilità di attivare internamente al sistema
settoriale la cognizione della Camera di conciliazione e arbitrato presso il CONI sottoponendo a
questa la controversia, esplica il proprio effetto con riferimento non solo al contenzioso civile bensì
anche alle vicende penalmente rilevanti quando la procedibilità sia subordinata alla querela
dell’offeso: a tutti i casi, cioè, in cui il radicamento della controversia davanti al giudice ordinario sia
condizionato e determinato dall’esercizio, da parte del tesserato, di un diritto potestativo di azione,
di per sé suscettibile di rinunzia o comunque di non esercizio. Né sembra che il disposto dell’art. 30
possa sospettarsi di illegittimità per il sacrificio di una situazione giuridica attiva rilevante per
l’ordinamento generale, come l’incolpato ha scritto nella sua memoria, dal momento che il diritto
potestativo di ricorso alla giurisdizione statale non è né potrebbe essere sottratto al tesserato: la
normativa ne sancisce solo la incompatibilità, salvo autorizzazione in deroga, con il patto a suo
tempo liberamente stipulato dalla persona allorché, entrando nell’ordinamento sportivo, ha
implicitamente accettato tutte le sue regole settoriali ivi comprese la clausola compromissoria e la
inflizione di una punizione in caso di scostamento dal precetto. E’ appena il caso poi di ricordare che
l’avv. Azzoni non ha fatto alcunché per segnalare al Consiglio Federale le particolari ragioni e i
gravi motivi che avrebbero potuto giustificare la deroga (ad esempio, il pregiudizio per la sua figura
di stimato amministrativista nel ristretto mondo aostano, derivabile dall’accusa di scorretto esercizio
dei compiti di giudice sportivo), e non ha rimesso la querela quando ha preso atto che
l’autorizzazione non veniva rilasciata, laddove rimettendola avrebbe potuto rivolgersi alla
Commissione arbitrale per ottenere soddisfazione se le dichiarazioni dell’avv. Giuffrida fossero state
giudicate lesive della sua onorabilità e reputazione.
Sostiene infine l’incolpato che non vi sarebbe corrispondenza tra il modello normativo dell’art.
30, comma 3, più volte citato, che menziona “le controversie tra i soggetti di cui al comma 1”, cioè
tra tesserati o tra gli stessi e la F.I.G.C., e la fattispecie concreta, in cui la contesa coinvolge il
giornalista Walter Barbero, estraneo all’ordinamento sportivo. Neppure tale tesi difensiva ha pregio.
In primo luogo, per i fini che qui interessano è sufficiente una corrispondenza anche solo parziale
del fatto con il modello astratto, e non v’è dubbio che l’avv. Azzoni abbia deliberatamente – e con
la consapevolezza del vincolo di giustizia, tanto da chiederne l’esonero – querelato l’avv. Giuffrida
per le dichiarazioni a lui attribuite, comportamento esattamente sussumibile nello schema della
regola.. In secondo luogo l’avv. Azzoni avrebbe ben potuto avanzare istanza di punizione nei
confronti del solo giornalista senza che il procedimento si estendesse all’avv. Giuffrida, posto che
unicamente nel “Pagellone della settimana” il Barbero aveva firmato un giudizio poco lusinghiero
per il Giudice, mentre nella rubrica “Il caso” si era limitato a riportare nell’esercizio del diritto di
cronaca le dichiarazioni del Presidente della società FC Città di Aosta, condotta che non sembra
poter configurare un concorso in senso proprio nell’ipotetico reato del Giuffrida.
Per tali considerazioni la Commissione reputa che l’addebito ascritto all’avv. Valdo Azzoni sia
fondato e che egli debba dunque essere dichiarato responsabile di violazione dell’art. 30, commi 3 e
4 (già art. 27, comma 2) dello Statuto federale, in relazione all’art. 1, comma 1 del Codice di
giustizia sportiva. La norma sanzionatoria dell’art. 15 (già art. 11 bis) del Codice di giustizia
sportiva, pure richiamata dal Procuratore Federale nella motivazione dell’atto di deferimento, non è
applicabile in quanto sulla stessa prevale, in virtù del principio di specialità, quella dell’art. 4 del
Regolamento di disciplina, nel cui ventaglio di previsioni punitive la Commissione individua
l’ammonimento come sanzione da irrogarsi, tenuto conto della modesta gravità del fatto e della
pesante provocazione rappresentata dall’intervista pubblicata nel settimanale aostano.
PER TALI MOTIVI
visto l’art. 8, comma 1 del Regolamento di disciplina 26 maggio 2008;
la Commissione di garanzia per la giustizia sportiva dichiara l’avv. Valdo Azzoni responsabile
dell’infrazione di cui all’art. 30, commi 3 e 4 (già art. 27, comma 2) dello Statuto federale in
relazione all’art. 1, comma 1 del Codice di giustizia sportiva e infligge all’incolpato la sanzione
dell’ammonimento.
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