FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2008-2009 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CG del 27/04/09 3) Esame dell’esposto degli Avv.ti Federico Tedeschini, Paco D’Onofrio, Pierluigi Giammaria, Maurizio Prioreschi e Paolo Rodella, quali difensori del Sig. Luciano Moggi, in ordine al procedimento per revocazione ex art. 39 C.G.S., conclusosi con la declaratoria di inammissibilità del ricorso pubblicato sul Comunicato Ufficiale 74/CGF del 4 dicembre 2008.

FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2008-2009 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CG del 27/04/09 3) Esame dell’esposto degli Avv.ti Federico Tedeschini, Paco D’Onofrio, Pierluigi Giammaria, Maurizio Prioreschi e Paolo Rodella, quali difensori del Sig. Luciano Moggi, in ordine al procedimento per revocazione ex art. 39 C.G.S., conclusosi con la declaratoria di inammissibilità del ricorso pubblicato sul Comunicato Ufficiale 74/CGF del 4 dicembre 2008. Visto l’esposto in data 7 gennaio 2009, con il quale gli Avv.ti Federico Tedeschini, Paco D’Onofrio, Pierluigi Giammaria, Maurizio Prioreschi e Paolo Rodella, difensori di Luciano Moggi, richiamando l’art. 34, comma 3, lettera e) dello Statuto della FIGC, invocano provvedimenti disciplinari da parte della Commissione di Garanzia, in relazione al lamentato atteggiamento ostile della Corte di Giustizia Federale nei confronti del Moggi. Rilevato che tale atteggiamento, secondo gli esponenti, si sarebbe manifestato: a) con la delibera del 25 luglio 2006 che aveva confermato le sanzioni disciplinari inflitte al Moggi dalla CAF nonostante costui fosse estraneo all’ordinamento federale dal 16 maggio 2006, data delle sue dimissioni, come successivamente e in altro contesto riconosciuto dalla stessa Corte; b) con la delibera del 4 dicembre 2008, pubblicizzata sul sito Internet della FIGC poche ore dopo la seduta, che, discostandosi dalla stessa giurisprudenza della Corte, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto il 25 novembre 2008 contro la delibera del 2006; c) con la violazione del termine di quindici giorni stabilito per il deposito delle motivazioni dal Codice di giustizia sportiva, art. 34, comma 2, posto che al 7 gennaio 2009 le ragioni della ritenuta inammissibilità della revocazione ancora non erano state pubblicate. OSSERVA I rilievi di cui ai punti sub a) e b) non possono dar luogo ad alcun addebito disciplinare, in quanto le decisioni assunte dagli organi giudicanti, condivisibili o meno che esse appaiano, e coerenti o meno con orientamenti precedentemente seguìti, sono coperte dall’ampia libertà insita nella potestas iudicandi, il cui uso è censurabile soltanto all’interno del tracciato normativo procedurale con i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento, tra i quali non si annovera l’intervento della Commissione di Garanzia. Quanto al rilievo sub c) , il termine di quindici giorni fissato dal Codice di giustizia sportiva per depositare le motivazioni delle decisioni ha natura evidentemente sollecitatoria e non tassativa. La sua violazione, salvo casi di dilazione macroscopica oltre che ingiustificata, non può pertanto dare luogo di per sé a forme di responsabilità disciplinare. Va, inoltre, tenuto conto che, nella specie, il lamentato ritardo – dal quale, peraltro, deve escludersi che sia derivato pregiudizio per l’interessato - si è verificato a cavallo del periodo di fine d’anno, in occasione del quale per consuetudine si rallentano o si sospendono numerose operatività pubbliche, private e sportive. PER TALI MOTIVI Dichiara non esservi luogo a provvedere sull’esposto di cui sopra.
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