FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2011-2012 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CG del 02/04/12 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI PANFILO ALBERTINI, COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 DEL C.G.S., E DELL’ART. 2, COMMA 1 LETTERA A) DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI APPARTENENTI AD ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA (nota n. 2168/1882pf10-11/SP/blp del 13 ottobre 2011).

FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2011-2012 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CG del 02/04/12 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI PANFILO ALBERTINI, COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 DEL C.G.S., E DELL’ART. 2, COMMA 1 LETTERA A) DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI APPARTENENTI AD ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA (nota n. 2168/1882pf10-11/SP/blp del 13 ottobre 2011). All’esito di attività istruttoria, chiesta con nota 16 giugno 2011 dal Presidente della Commissione di garanzia della giustizia sportiva, il Procuratore Federale con atto del 13 ottobre 2011 ha deferito al giudizio della stessa Commissione il Sig. Panfilo Albertini, Collaboratore della Procura Federale, perché risponda delle violazioni dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e dell’art. 2, comma 1, lettera a) del Regolamento di disciplina degli organi di giustizia sportiva. In particolare ha osservato il Procuratore Federale che Albertini, senza esservi in alcun modo delegato e senza informarne tempestivamente l’Ufficio di Procura, aveva incontrato più volte (28 aprile, 13 maggio e 17 maggio 2011) il Sig. Massimo Erodiani, gestore di un’agenzia di scommesse in Pescara e indagato nel noto procedimento penale pendente davanti alla Procura della Repubblica di Cremona, da lui acquisendo notizia di illeciti sportivi connessi a scommesse su partite di calcio giocate da varie squadre, soltanto il 24/25 maggio 2011 prendendo contatto al riguardo con la Procura Federale e tuttavia sottacendo fino all’8/9 giugno 2011 di avere anche ricevuto da Erodiani due tabulati telefonici rilevanti sotto il profilo probatorio. Ciò premesso, il Procuratore Federale ha contestato ad Albertini di avere “in violazione dei doveri di correttezza, diligenza, lealtà e probità: 1) intrattenuto contatti – in assenza di delega od incarico per lo svolgimento di indagini – con un soggetto palesemente coinvolto nella gestione di scommesse collegate alla commissione di illeciti sportivi; 2) nell’ambito del rapporto sub 1) e senza alcun incarico acquisito precise notizie di tali illeciti ed addirittura prove documentali dei contatti tra il suo interlocutore (titolare di agenzia di scommesse) ed alcuni calciatori coinvolti nel giro delle scommesse e degli illeciti accordi per alterare i corrispondenti risultati sportivi; 3) omesso consapevolmente e successivamente comunque ritardato oltre ogni ragionevole termine di informare, sia pure per le vie brevi, il vertice dell’Ufficio Federale di appartenenza pur rendendosi conto dell’obbligatorietà di tale segnalazione e della necessaria competenza funzionale dell’Ufficio stesso e non permesso alla Procura Federale, con il suo grave comportamento omissivo, di intervenire tempestivamente per l’accertamento di illeciti sportivi che si stavano consumando e di quelli già posti in essere; 4) omesso di acquisire formale denuncia/esposto disciplinare/dichiarazione verbalizzata o sottoscritta dei fatti che gli venivano narrati, e – nel segnalare tardivamente e genericamente l’accaduto con la mail del 25 maggio 2011 – occultato la circostanza dell’essere egli in possesso di documentazione probatoria degli illeciti sportivi in questione, consegnatagli in data 17 maggio 2011 dall’ Erodiani, soggetto coinvolto negli illeciti in questione. Nella seduta odierna il Dott. Alfredo Mensitieri, Vice Procuratore Federale, dopo breve illustrazione dei fatti ha chiesto la destituzione dell’incolpato ponendo in evidenza la particolare gravità della negligenza in cui il medesimo era incorso. L’incolpato ha depositato una memoria difensiva con la quale ha chiesto l’assoluzione, in subordine invocando clemenza, e – come già nella fase istruttoria – deducendo a proprio discarico l’iniziale difficoltà di comprendere che cosa Erodiani intendesse comunicare, l’insuccesso del tentativo di mettersi in contatto con il Vice Procuratore Federale Dott. Carlo Loli Piccolomini, il desiderio di riflettere attentamente – data la gravità e complessità delle rivelazioni - sulla credibilità dell’informatore Erodiani, infine il peso di altri impegni che in quelle settimane lo occupavano. La Commissione di Garanzia osserva che sul piano fattuale la vicenda è sostanzialmente pacifica, come si rileva non soltanto dalle dichiarazioni orali rese da Albertini alla Procura Federale il 21 giugno 2011, ma anche dal contenuto della memoria oggi prodotta. Le pesanti accuse formulate contro Albertini dal calciatore Francesco Giannone davanti al Procuratore della Repubblica di Cremona sono del tutto inutilizzabili – come conviene anche il Procuratore Federale - in quanto aventi origine de relato, non corroborate da alcun’altra fonte di informazioni, ed anzi smentite da quello stesso Erodiani da cui secondo Giannone provenivano. Tuttavia, senza necessità di servirsi delle parole di quest’ultimo per ipotizzare particolari interessate finalità nel comportamento di Albertini, rimane irrecusabile la constatazione di una sua esitazione incomprensibile ma intrinsecamente grave, quand’anche meramente colposa, nel trasmettere al vertice inquirente della Federcalcio le informazioni per quanto fumose (ma solo all’inizio) e poi la documentazione che Erodiani gli andava fornendo. Tali informazioni erano disciplinarmente rilevanti già a partire dalla conversazione del 28 aprile 2011 poiché pur senza citazioni nominative la confidenza di Erodiani presupponeva che gli ingenti suoi crediti nei confronti di uno o più calciatori/scommettitori fossero da porre in relazione con scommesse, laddove il Codice di Giustizia Sportiva, art. 6, fa divieto ai tesserati di scommettere. E non competeva ad Albertini, semplice collaboratore e portatore di doveri ma non di poteri criticoselettivi nello svolgimento del suo rapporto di servizio con l’organo inquirente, esercitare un controllo di adeguatezza e di filtraggio sulle notizie che fortuitamente andava acquisendo. Se poi si tiene presente che il 13 maggio 2011 vi fu un secondo abboccamento tra Albertini ed Erodiani, nel corso del quale quest’ultimo additò specifiche occasioni e specifici autori di illeciti sportivi; che il 15 maggio tra i due vi fu un contatto telefonico; e che il 17 maggio Erodiani consegnò addirittura ad Albertini la stampa di conversazioni telefoniche avvenute via skype tra il medesimo Erodiani e il calciatore Daniele Quadrini (del Sassuolo) nei giorni 25/31 marzo 2011 (8 pagine) e 31 marzo/28 aprile 2011 (55 pagine), è paradossale che il collaboratore Albertini abbia atteso ancora fino al 24 maggio 2011 per chiedere suggerimenti al Sig. Giuseppe Martucci, Capo della Segreteria della Procura Federale, e solo l’indomani abbia mandato una mail per mettere a disposizione del Procuratore Federale le notizie ricevute ed eventualmente la propria attività investigativa purché a fianco di altri. Non basta: neppure con quest’ultimo messaggio Albertini palesò di avere presso di sé una prova per così dire para-documentale di pratiche illecite, e cioè i due tabulati skype, da cui l’intreccio di scommesse e di aggiustamenti di gare, con nomi e cognomi dei tesserati infedeli, si ricavava a tutto tondo. Tali tabulati furono consegnati alla Procura Federale soltanto in data 9 giugno 2011, per effetto di precisa richiesta del Procuratore cui l’esistenza dei documenti era giunta all’orecchio (si veda in atti la relazione di servizio 9 giugno 2011 del Sig, Martucci). Deve dunque rimproverarsi ad Albertini una condotta duplicemente arbitraria: per essersi autoattribuito e aver portato avanti un compito investigativo che solo al vertice dell’Ufficio competeva assegnare, e per aver ritardato ingiustificatamente la rimessione dei dati raccolti alla Procura Federale. Ciò in violazione dei doveri di correttezza, lealtà e diligenza sanciti dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 2, comma 2, lettera a) del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva; ma in contrasto altresì con l’art. 2, comma 1, lettera d) del citato Regolamento per avere esposto a rischio l’immagine d’imparzialità della Procura Federale, come si rileva dai servizi giornalistici apparsi su Repubblica del 6 giugno 2011, pag. 17 (“la Procura sapeva tutto da un mese ma non volle indagare”) e del 7 giugno 2011 (“la Procura di Napoli indaga sulla Procura federale”) e con l’art. 7, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva che ai tesserati fa obbligo di denunzia degli illeciti sportivi – consumati o progettati – di cui siano venuti a conoscenza. Quanto alle circostanze addotte dall’incolpato a giustificazione del proprio comportamento, va osservato: 1) che era immediatamente evidente il carattere di illiceità delle vicende accennate da Erodiani, lui stesso sul punto di denunziarle, fino dal colloquio del 28 aprile 2011, a prescindere dal fatto che fossero emersi o meno nomi di responsabili; 2) che la difficoltà di contatto telefonico con la persona fisica del Vice Procuratore Loli Piccolomini non impediva ad Albertini di chiamare l’Ufficio e tramite la Segreteria raggiungere il Procuratore Federale o altri suoi Vicari; 3) che l’approfondita riflessione sulle notizie ricevute e la valutazione della loro attendibilità non spettavano al collaboratore Albertini, né avrebbero dovuto rallentare il coinvolgimento del vertice inquirente, specie in considerazione dell’allarmante gravità anche solo del sospetto aggiustamento di gare in funzione di scommesse disoneste; 4) che il carico di impegni extra-federali che affollavano a suo dire le giornate di Albertini in quel periodo avrebbe dovuto semmai a maggior ragione stimolarlo a liberarsi della preoccupazione Erodiani rimettendone ad altre mani la gestione. Per tutte le ragioni sopra esposte il collaboratore Albertini deve essere dichiarato responsabile delle infrazioni contestategli e punito con una sanzione proporzionata alla inspiegabile leggerezza con cui lo stesso si è comportato di fronte a rivelazioni che, per limitata che ne fosse la portata estensiva, incidevano nel cuore della credibilità dello sport più amato dagli Italiani. Tale sanzione va individuata nella sospensione dalle funzioni per la durata di un anno, in applicazione degli art. 8, comma 1 e 4, lettera c) del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva. PER TALI RAGIONI La Commissione di garanzia della giustizia sportiva dichiara il Sig. Panfilo Albertini responsabile delle infrazioni come sopra accertate ed infligge allo stesso, Collaboratore della Procura Federale, la sospensione dalle funzioni per la durata di un anno dalla data odierna.
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