FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2009-2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 5/A del 14 Luglio 2009
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2009-2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 5/A del 14 Luglio 2009
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 142/A del 28 maggio 2009 e n.152/A del 17 giugno 2009;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione
prodotta dalla società S.S.C. VENEZIA S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente,
a conclusione della quale nella riunione del 6 e 7 luglio 2009 la Commissione ha accertato
che la stessa società per l’ammissione al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva
2009/2010) non era in possesso dei seguenti requisiti:
- mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 2.269.204,00;
- mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile come
risultante dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008;
- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di €
100.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità
dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, come certificato dalla medesima
Lega;
- mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute
IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti
dovuti, fino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai
collaboratori addetti al settore sportivo, di cui all’allegato A), paragrafo III), lettera B),
punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 142/A del 28 maggio 2009;
- mancato pagamento del debito IRAP relativo al periodo d’imposta anno 2007;
vista la comunicazione in data 8 luglio 2009, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la
società S.S.C. VENEZIA S.p.A. di avere accertato a suo carico la mancanza dei suddetti
requisiti di ammissione al campionato di competenza;
constatato che avverso tale decisione negativa la società S.S.C. VENEZIA S.p.A. non ha
presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dall’allegato A), paragrafo VII),
del Comunicato Ufficiale n. 142/A del 28 maggio 2009;
rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C è divenuta, dunque, inoppugnabile;
su proposta del Presidente Federale, visti gli articoli 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di prendere atto della intervenuta non ammissione della società S.S.C. VENEZIA S.p.A. al
campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2009/2010).