FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/A del 16 Luglio 2010
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/A del 16 Luglio 2010
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione
prodotta dalla società A.S. CALCIO FIGLINE S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega
competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da
parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Comunicato
Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi:
mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 269.891,00;
mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile
come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009;
mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di €
400.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità
dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ad alcuni tesserati come
certificato dalla medesima Lega;
mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute
IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di
aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al
settore sportivo;
mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2008;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base
della documentazione prodotta dalla società A.S. CALCIO FIGLINE S.r.l. e su quanto
trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato
che lo Stadio Goffredo del Buffa non rispetta i requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti
dall’allegato B) del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal C.U. n. 131/A
del 16 giugno 2010, per il seguente motivo:
La società non ha provveduto a depositare “la documentazione tecnica e la
certificazione richiesta (prevista dalle disposizioni di Lega) che avrebbero consentito
di effettuare le necessarie verifiche”;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi,
sulla base della documentazione prodotta dalla società A.S. CALCIO FIGLINE S.r.l., a
conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato possesso dei requisiti
previsti, dal Titolo III) Criteri sportivi ed Organizzativi di cui al Comunicato Ufficiale
117/A del 25 maggio 2010 per il seguente motivo:
mancata presentazione del Modulo 16 – Operatori Sanitari Prima Squadra (Punto 16
del Titolo III Criteri sportivi ed Organizzativi);
viste le comunicazioni in data 7 luglio 2010, con le quali la Co.Vi.So.C., la Commisssione
Criteri Infrastrutturali e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi hanno informato,
ciascuna per quanto di competenza, la società A.S. CALCIO FIGLINE S.r.l. di avere
accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della
Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Prima Divisione 2010/2011;
constatato che, avverso tali decisioni negative, la società A.S. CALCIO FIGLINE S.r.l. ha
presentato ricorsi, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n.
117/A del 25 maggio 2010;
esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso;
visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali
all’accoglimento del ricorso;
visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Sportivi e
Organizzativi all’accoglimento del ricorso;
tenuto conto, sulla scorta del parere della Co.Vi.So.C., che la società non ha soddisfatto tutte
le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione
sportiva 2010/2011, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli
artt. 3, 8, e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di respingere il ricorso della società A.S. CALCIO FIGLINE S.r.l., per il quale è stato formulato
parere contrario dalla Co.Vi.So.C. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la
Licenza Nazionale 2010/2011, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato
di Prima Divisione (stagione sportiva 2010/2011).