FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/A del 16 Luglio 2010

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/A del 16 Luglio 2010 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla società A.S. CALCIO FIGLINE S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi: mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 269.891,00; mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009; mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ad alcuni tesserati come certificato dalla medesima Lega; mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2008; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società A.S. CALCIO FIGLINE S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio Goffredo del Buffa non rispetta i requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti dall’allegato B) del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010, per il seguente motivo: La società non ha provveduto a depositare “la documentazione tecnica e la certificazione richiesta (prevista dalle disposizioni di Lega) che avrebbero consentito di effettuare le necessarie verifiche”; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, sulla base della documentazione prodotta dalla società A.S. CALCIO FIGLINE S.r.l., a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato possesso dei requisiti previsti, dal Titolo III) Criteri sportivi ed Organizzativi di cui al Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010 per il seguente motivo: mancata presentazione del Modulo 16 – Operatori Sanitari Prima Squadra (Punto 16 del Titolo III Criteri sportivi ed Organizzativi); viste le comunicazioni in data 7 luglio 2010, con le quali la Co.Vi.So.C., la Commisssione Criteri Infrastrutturali e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società A.S. CALCIO FIGLINE S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Prima Divisione 2010/2011; constatato che, avverso tali decisioni negative, la società A.S. CALCIO FIGLINE S.r.l. ha presentato ricorsi, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010; esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso; visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali all’accoglimento del ricorso; visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi all’accoglimento del ricorso; tenuto conto, sulla scorta del parere della Co.Vi.So.C., che la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2010/2011, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8, e 27 dello Statuto d e l i b e r a di respingere il ricorso della società A.S. CALCIO FIGLINE S.r.l., per il quale è stato formulato parere contrario dalla Co.Vi.So.C. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2010/2011, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2010/2011).
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