FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/A del 16 Luglio 2010
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/A del 16 Luglio 2010
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione
prodotta dalla società S.S CAVESE 1919 S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega
competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da
parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del
Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi:
- mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 197.285,00;
- mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile
come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009;
- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di €
400.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità
dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ad alcuni tesserati come
certificato dalla medesima Lega:
- mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute
IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di
aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al
settore sportivo;
- mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi
IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta
terminati entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, nonché, per
le medesime annualità e per le precedenti, della dichiarazione attestante l’avvenuto
pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di
pagamento notificata entro il 30 aprile 2010.
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, sulla
base della documentazione prodotta dalla società S.S CAVESE 1919 S.R.L., a conclusione
della quale la Commissione ha accertato il mancato possesso, da parte della stessa società, dei
requisiti previsti dal Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i
seguenti motivi
- mancata presentazione organigramma della Società (Punto 6 del Titolo III Criteri
sportivi ed Organizzativi);
- il Modulo 11B – Vice Delegato per la Sicurezza è incompleto. Mancano il nome ed il
cognome del soggetto e la relativa documentazione richiesta (Punto 11 del Titolo III
Criteri sportivi e Organizzativi) .
viste le comunicazioni in data 7 luglio 2010, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione
Criteri Sportivi e Organizzativi hanno informato la società S.S CAVESE 1919 S.R.L., di
avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento
della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di I^ Divisione 2010/2011;
constatato che, avverso tali decisioni negative, la società S.S CAVESE 1919 S.R.L., nel
termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio
2010, ha presentato ricorsi;
esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante;
visti i motivati pareri favorevoli espressi dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri
Sportivi e Organizzativi all’accoglimento dei ricorsi;
preso atto altresì della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione
Criteri Infrastrutturali ha informato la società S.S CAVESE 1919 S.R.L. di avere accertato il
possesso dei requisiti richiesti dal Titolo II del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come
modificato dal C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale,
ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere i ricorsi della società S.S CAVESE 1919 S.R.L. e di concedere alla medesima
società la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al
campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2010/2011).