FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/A del 18/07/2011
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/A del 18/07/2011
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione
prodotta dalla società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega
competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da
parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del
Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011 , per i seguenti motivi:
mancato deposito della relazione semestrale al 31 dicembre 2010;
mancato deposito del prospetto contenente il rapporto PA determinato sulla base delle
risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010;
mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo.
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base
della documentazione prodotta dalla società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l. e su
quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha
accertato che lo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio non rispetta i requisiti infrastrutturali di
tipo A, previsti dall’allegato C) del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal
C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi:
Art.4 Panchine: Panchine con lunghezza inferiore a m 8, dotate di soli 8 posti e con
aggiunta panca da 4 posti (totale inferiore al minimo di 13 posti);
Art.13 Requisiti stadio: Mancato rispetto della Det.17/2009 ONMS. Il sistema di
controllo accessi è risultato non funzionante per tutta la stagione 2010-11 (i tornelli
sono addirittura sprovvisti dell’alimentazione elettrica). Non presente collaudo della
sala GOS e accettazione da parte della Questura.
viste le comunicazioni in data 8 luglio 2011, con le quali la Co.Vi.So.C.. e la Commissione
Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società
AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei
suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione
al campionato di Seconda Divisione 2011/2012;
constatato che, avverso tali decisioni negative, la società AURORA PRO PATRIA 1919
S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. . 158/A del 29
aprile 2011, ha presentato ricorsi;
esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso;
visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali
all’accoglimento del ricorso;
preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri
Sportivi e Organizzativi ha informato la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l. di avere
accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011,
per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di
competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l. e di concedere alla
medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l’effetto l’ammissione
della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).