CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 5 del 17/04/2012 – Ricusazione Collegio Arbitrale TNAS proposta dal Sig. Cristiano Doni nel procedimento introdotto dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 5 del 17/04/2012 - Ricusazione Collegio Arbitrale TNAS proposta dal Sig. Cristiano Doni nel procedimento introdotto dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva,
composta da
dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore,
dott. Giovanni Francesco Lo Turco,
prof. Massimo Luciani,
prof. Roberto Pardolesi
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2012 relativo alla istanza di ricusazione degli arbitri chiamati a conoscere del procedimento introdotto dinanzi al TNAS con il ricorso prot. n. 2151 del 15 settembre 2011 – 533 (Sig. Cristiano Doni/Federazione Italiana Giuoco Calcio).
FATTO
Nell’ambito del procedimento arbitrale Cristiano Doni/FIGC, introdotto innanzi al Tribunale Nazionale di arbitrato per lo sport (TNAS) con ricorso del 15 settembre 2011, è stata sollevata innanzi a questa Corte, ai sensi dell’art. 18 Codice dei giudizi innanzi al TNAS, istanza di ricusazione nei confronti del Collegio arbitrale composto dal Pres. Bartolomeo Manna (Presidente), dal prof. avv. Luigi Fumagalli e dal prof. avv. Massimo Zaccheo.
In data 13 aprile 2012 è stata trasmessa a questa Alta Corte formale comunicazione di rinuncia all’incarico con il documento a firma di tutti i componenti il Collegio arbitrale.
DIRITTO
Deve considerarsi che, dopo la proposizione del ricorso per ricusazione, è pervenuta rinuncia all’incarico arbitrale da parte di tutti i componenti del collegio arbitrale, con espressa dichiarazione che non comportava riconoscimento delle ragioni sollevate nel ricorso. Di conseguenza non vi è necessità di assegnare termini per controdeduzioni agli arbitri ricusati, avendo questi espresso le proprie determinazioni.
Si può, per esigenze di certezza per la prosecuzione della azione in sede arbitrale, senz’altro dichiarare in Camera di consiglio il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del procedimento di ricusazione, in modo che la controversia possa proseguire tempestivamente in sede arbitrale attraverso una nuova nomina degli arbitri per ciascuna parte e quindi del Presidente del Collegio arbitrale.
P.Q.M.
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
DICHIARA INAMMISSIBILE l’istanza di ricusazione per il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del procedimento di ricusazione del Collegio arbitrale nella controversia indicata in epigrafe;
SPESE interamente compensate;
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica, nonchè ai componenti dimissionari del Collegio arbitrale per il tramite della segreteria del TNAS.
Così deciso in conferenza telematica il 17 aprile 2012.
Il Presidente e Relatore
F.to Riccardo Chieppa
Il Segretario
F.to Alvio La Face
Depositato in Roma il 20 aprile 2012.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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