COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 26/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL CARSOLI AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEL CALCIATORE CARLIZZA NICOLO’ FINO AL 30/06/2012, AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI EURO 150,00 ) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA PARTITA JUNIORES REGIONALE REAL CARSOLI / SULMONA CALCIO 1921 , DISPUTATA IL 31.3.12, (C.U. n°38 DEL 4.04.2012 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 26/04/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL CARSOLI AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEL CALCIATORE CARLIZZA NICOLO’ FINO AL 30/06/2012, AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI EURO 150,00 ) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA PARTITA JUNIORES REGIONALE REAL CARSOLI / SULMONA CALCIO 1921 , DISPUTATA IL 31.3.12, (C.U. n°38 DEL 4.04.2012 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA).
Con appello ritualmente proposto, la Società Real Carsoli ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal G.S., quanto alla squalifica del calciatore, per avere il Carlizza, al temine della gara, colpito con una testata un avversario, scatenando una rissa generale tra i tesserati delle due società ed il pubblico; quanto all’ammenda, per avere la società consentito che persone estranee e non tesserate entrassero in campo e partecipassero ad una rissa generalizzata con i tesserarti durata circa dieci minuti, alla quale partecipavano anche dei tesserati della società ospitante, considerato, inoltre, che dal referto di gara emerge anche il danneggiamento dell’autobus della Società A.S.D. Sulmona Calcio.
Ha dedotto l’appellante, in relazione alla prima sanzione, che il direttore di gara, nel rapporto consegnato alla società, aveva segnalato come responsabile dell’accaduto altro calciatore successivamente depennato e sostituito col Carlizza, a dimostrazione dell’incertezza dell’arbitro dovuta al fatto che il medesimo non aveva potuto vedere l’accaduto, in quanto, dopo il triplice fischio, era tornato sul campo dal richiamo delle urla dei partecipanti alla rissa scoppiata proprio a seguito dell’increscioso episodio; in relazione all’ammenda, ha dedotto che gli eventuali danneggiamenti cagionati all’autobus della società Sulmona, se ed in quanto effettivamente prodotti, sarebbero stati realizzati, in ogni caso, in una strada adiacente il campo e, quindi, fuori dallo stesso, con conseguente impossibilità per la società di casa di garantire la sicurezza del mezzo.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha riferito che, in effetti, non ha avuto “ …. la certezza che il calciatore dolorante fosse stato colpito da un pugno o da una testata, non avendo visto, essendo di spalle, l’esatta dinamica dell’accaduto …. “ e che, quindi, nei precedenti referti ha riportato soltanto una sua sensazione.
Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, la sanzione della squalifica al calciatore Carlizza deve essere, senz’altro, annullata essendo venuto meno rispetto al primo grado di giudizio il presupposto per la sua irrogazione, ovvero la certa addebitabilità dell’episodio in capo al calciatore sanzionato, non potendo fondarsi un qualsiasi provvedimento disciplinare su mere congetture e/o supposizioni.
La sanzione dell’ammenda, invece, deve trovare in questa sede integrale conferma, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, tenuto conto che sulla base degli atti ufficiali in possesso del Comitato risultano specificamente elencati danni al pullman della Società A.S.D. Sulmona Calcio 1921, danni che la società ospitante è tenuta a risarcire se richiesto e documentato.
Per questi motivi, in parziale riforma dell’impugnata decisione, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di annullare la squalifica inflitta al calciatore Carlizza Nicolò, confermando il detto provvedimento nella sua restante parte e disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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