COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD JENNE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA GARA , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 63 DEL 15.03.2012 (Gara : EURO SPORTCLUB MANIA – ASD JENNE CALCIO del 10.03.2012 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD JENNE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA GARA , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 63 DEL 15.03.2012
(Gara : EURO SPORTCLUB MANIA – ASD JENNE CALCIO del 10.03.2012 - CAMPIONATO DI
TERZA CATEGORIA ROMA)
La Commissione Disciplinare Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata come da richiesta la Società interessata;
osserva quanto segue.
Nel corso di una rimessa laterale in favore dello Jenne Calcio, nella partita ad oggetto del presente
ricorso, scaturiva in campo una violenta rissa tra i tesserati delle due squadre, come conseguenza
di quanto verificatosi al 40' del secondo tempo , per un provocatorio e grave gesto messo in
essere dall'assistente di parte della Società Euro Sportclub Mania , Ivancescu Ionut , che sputando
all'indirizzo del giocatore avversario Volpi Valerio , lo attingeva al volto.
Lo stesso Volpi reagiva spintonandolo violentemente.
La ricorrente , nel suo atto introduttivo, e successivamente in persona del Presidente Sig. Mancini
Enzo, in sede di sua audizione, ribadiva le proprie ragioni, e riferendosi alle serie lesioni fisiche
subite dai suoi quattro calciatori, ( come meglio riportate dai rispettivi certificati del P.S.), attribuiva
l'esclusiva responsabilità dell'accaduto alla Società ospitante per aver perpetrato nei confronti dei
propri tesserati una vera e propria aggressione , ed ancora precisava che i medesimi calciatori
avrebbero subito ulteriori e maggiori conseguenze se non fosse stato per l'intervento degli altri
compagni di squadra e delle forze dell'ordine.
Contestualmente l'istante metteva in evidenza pure il particolare stato d'animo del direttore di gara
che a causa di tali tumultuosi eventi, riconducibili ad una generale rissa anziché ad una mera
aggressione unilaterale, decideva di concludere l'incontro anche dopo il ristabilirsi dell'ordine.
Pertanto premessa l'esclusione della responsabilità della Società ASD Jenne Calcio, sui fatti che
hanno influito sul regolare svolgimento della gara di cui trattasi, la reclamante chiedeva la perdita
della stessa nei confronti della Società Euro Sportclub Mania.
Il ricorso non può essere accolto , perché nella fattispecie non siamo in presenza di un isolato atto
di aggressione, senza alcun seguito e imputabile alla responsabilità di una determinata parte, ma
di una rissa estremamente violenta e generale che ha coinvolto vari giocatori di entrambe le
squadre.
Una zuffa, scaturita da un grave , violento ed offensivo gesto dell'assistente di parte della società
ospitante, e dalla conseguente ed energica reazione del tesserato della Società istante, che
spingeva violentemente quest'ultimo.
Sulla natura dell'episodio vi è contezza nelle chiare e dettagliate risultanze del supplemento al
referto di gara dell'arbitro, ( che , come è ben noto per l'art. 35 comma 1.1. del c.g.s. assurge a
fonte privilegiata di prova, circa la condotta tenuta dai tesserati in occasione dello svolgimento
delle competizioni); quando testualmente riporta: “scoppiava una rissa generale con calci e pugni
di ogni tipo tra i vari calciatori”, nella maggior parte di loro identificati, a differenza di altri che si
erano tolti la maglia.
A riprova della critica situazione il direttore di gara, anche per salvaguardare la propria incolumità,
chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine che pervenivano sul posto, e successivamente riteneva
di concludere anzitempo la partita.
Considerata la particolare violenza della rissa generale, scaturita da un atto estremamente
offensivo dell'assistente di parte e dalla reazione scomposta ed impetuosa del calciatore Volpi;
questo Organo giudicante ;
DELIBERA
In riforma della decisione del primo giudice, contraddistinta al capo a), di cui al C.U.63 del
15.03.2012, di infliggere la perdita della gara ad entrambe le Società, rimanendo invariato ogni
altro relativo provvedimento.
La tassa reclamo versata va incamerata.
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