COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BOLOGNA ALESSANDRO E FINO AL 10.5.2012 A CARICO DEI CALCIATORI CIOTTI LORENZO E MANCINI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U.N. 68 DEL 29.3.2012 (Gara: REAL TUSCOLANO – CAVA DEI SELCI del 25.3.2012 – Campionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BOLOGNA ALESSANDRO E FINO
AL 10.5.2012 A CARICO DEI CALCIATORI CIOTTI LORENZO E MANCINI LUCA ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U.N. 68
DEL 29.3.2012
(Gara: REAL TUSCOLANO – CAVA DEI SELCI del 25.3.2012 – Campionato Jun. Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società REAL TUSCOLANO ha chiesto una riduzione della
squalifica inflitta in primo grado ai propri calciatori BOLOGNA, CIOTTI e MANCINI, minimizzando
gli episodi, riconducibili a reazioni scomposte e richieste di spiegazioni male interpretate.
Considerato che dagli atti ufficiali si rileva un comportamento dei tre calciatori, durante la gara per
il BOLOGNA e a fine incontro per il CIOTTI e il MANCINI, pesantemente ingiurioso e
minacciosamente invasivo nei confronti dell’arbitro, talchè sono da disattendere le lamentele della
reclamante.
Ritenute adeguate le sanzioni inflitte, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società REAL TUSCOLANO e, quindi, di confermare le
decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
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