COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 26/04/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara: LOANESI S. FRANCESCO – SAMPIERDARENESE 1946 Del 14.04.2012

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 26/04/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara: LOANESI S. FRANCESCO – SAMPIERDARENESE 1946 Del 14.04.2012 Il Giudice Sportivo, Esaminato il contenuto del referto arbitrale e del relativo supplemento di cui alla gara in epigrafe dai quali risulta che al 42º del s.t. tre sostenitori della società ospitante sono entrati sul terreno di giuoco, uno di questi avvicinatesi ad un giocatore della squadra ospite lo colpiva con pugno, mentre le altre due persone venivano trattenute da dirigenti locali. A seguito di tale invasione, ad opera dei sostenitori della società Loanesi, si scatenava una violenta rissa tra calciatori e dirigenti di entrambe le squadre; in tale contesto il direttore di gara identificava tra i partecipanti agli scontri 3 giocatori della Loanesi e 5 della Sampierdarenese, per cui sospendeva la gara poiché quest'ultima squadra non disponeva più del numero legale per proseguire l'incontro. La società Sampierdarenese ha fatto pervenire tre referti medici relativi ad altrettanti tesserati che a seguito degli scontri si sono recati presso il pronto soccorso dell'Ospedale Villa Scassi di Genova, ove sono state effettuate le seguenti diagnosi: per il calciatore Pala Nicolò "Contusione Emitorage Sinistro e zigomo omolaterale” con attestazione di prognosi pari a giorni 4; per il calciatore Maccarone Dario "Contusione regione nasale e zigomo sinistro" con attestazione di prognosi pari a giorni 4; per l'allenatore Caruso Nicola "Sindrome miotensiva post traumatica, contusione ginocchio a destra" con attestazione di prognosi pari a giorni 10. Tenuto conto che dal referto e supplemento al referto arbitrale risulta chiaramente che l'invasione di campo ha preceduto gli scontri tra i calciatori, si ritiene che la responsabilità della sospensione della gara debba essere ascritta esclusivamente alla Società Loanesi; d'altronde, non vi è dubbio che nel caso di specie si verte, innanzitutto, nell'ipotesi di cui ai commi 3 e 4, dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevedono e delineano chiaramente la responsabilità delle società per fatti, attribuibili anche ai propri sostenitori, avvenuti all'interno dell'impianto sportivo con conseguente pericolo dell'incolumità fisica di una o più persone; ne consegue che la responsabilità della rissa è da attribuire a carico dei sostenitori della società Loanesi che hanno invaso il terreno di giuoco tenendo un comportamento violento nei confronti di un giocatore della squadra avversaria. Restano ferme, ovviamente, le singole responsabilità per i giocatori di entrambe le squadre per quanto indicato nel referto arbitrale. Consta anche richiamare il contenuto del combinato disposto degli artt. 12 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva in merito alla prevenzione e responsabilità delle società per fatti violenti dei propri sostenitori, i quali prevedono e disciplinano tutta una serie di obblighi ed adempimenti a carico della società; dunque nel caso di specie la società Loanesi, e per essa i propri dirigenti avrebbero dovuto attivarsi, ed ancora prima organizzarsi, per evitare l'invasione di campo ad opera di propri sostenitori che poi hanno tenuto un comportamento violento nei confronti di un giocatore della squadra avversaria. In conclusione, anche sotto il profilo dell'art. 17, 4º comma CGS, sussistono evidenti ragioni per adottare la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società ospitante, anche se ai fini della determinazione dell'ammenda si deve comunque tener conto, a norma e per gli effetti dell'art. 13 del CGS, dell'attenuazione della responsabilità in favore della società Loanesi per l'intervento dei dirigenti locali che sono comunque riusciti a trattenere due dei tre invasori di campo. PQM Si delibera applicare le seguenti sanzioni a carico della società Loanesi: perdita della gara con il risultato 0 a 3 Ammenda di € 200,00 (duecento) con diffida di più gravi sanzioni al ripetersi di tali episodi.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it