COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 24.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società U.S.D. SPORTIAMO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 57 del 20.4.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SPORTIAMO – REAL MIRAFIORI disputata in data 18.4.2012, Campionato di Calcio a Cinque Serie C1

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 24.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società U.S.D. SPORTIAMO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 57 del 20.4.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SPORTIAMO – REAL MIRAFIORI disputata in data 18.4.2012, Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 Con ricorso inviato in data 23.4.2012 la Società SPORTIAMO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha omologato il risultato della gara in oggetto indicata e chiede l’annullamento della gara medesima in quanto, trattandosi di gara di spareggio per la partecipazione ai play-out, non avrebbe dovuto essere disputata qualora fosse stata data corretta interpretazione alle norme che disciplinano il computo della classifica finale. Tuttavia la valutazione nel merito è preclusa in quanto il ricorso è privo di sottoscrizione come previsto a pena di inammissibilità dall’art. 33 commi 5 e 9 C.G.S. Per mero scrupolo, va comunque precisato che l’erroneo computo della classifica potrebbe essere materia valutabile dagli Organi di Giustizia Sportiva solo nel caso che le risultanze fossero il frutto di violazione dei doveri di lealtà, probità correttezza (e, quindi, a seguito di deferimento della Procura Federale), non certo in sede di reclamo avverso il risultato (o le conseguenze) della gara che, in ragione dell’asseritamente erroneo computo si sarebbe disputata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, dichiara INAMMISSIBILE il reclamo della società SPORTIAMO. Dichiara la medesima Società tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it