COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 20.04.2012 Delibera della commissione disciplinare TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. CAPARUCCI MATTEO (IN PROPRIO) TESSERATO DELLA SOCIETA’ FONTIGNANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIETRAFITTA – FONTIGNANO DISPUTATA A PIETRAFITTA IL 24.03.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 58 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 29.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 20.04.2012 Delibera della commissione disciplinare TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. CAPARUCCI MATTEO (IN PROPRIO) TESSERATO DELLA SOCIETA’ FONTIGNANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIETRAFITTA – FONTIGNANO DISPUTATA A PIETRAFITTA IL 24.03.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 58 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 29.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012. HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 19.04.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio dal calciatore Caparucci Matteo, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S.. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non era presente l’arbitro della gara seppur regolarmente convocato; MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente questa Commissione rileva che la indisponibilità del Direttore di gara a presenziare ad eventuali ed ulteriori sedute per motivi di lavoro, non ha consentito di meglio approfondire la vicenda con dei chiarimenti che la predetta Commissione riteneva necessari. Ciò posto dall’esame degli atti ufficiali della gara, con i precisati limiti di cui sopra, è stato comunque possibile ricostruire la condotta del calciatore Caparucci Matteo allorché all’atto dell’espulsione spintonava con il petto il Direttore di gara colpendolo al braccio. Ferma restando la deprecabilità dell’episodio, considerata l’assenza di qualsiasi effetto pregiudizievole all’integrità fisica del Direttore di gara, la Commissione ritiene equo contenere la sanzione nella squalifica fino al 30/09/2012. P.Q.M. Accoglie il reclamo proposto dal Sig. Caparucci Matteo e riduce la squalifica inflitta dal G.S. fino al 30/09/2012. - Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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