COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 27 Aprile 2012 Delibere del GiudiceSportivo gara del 24/ 3/2012 BASSANELLOGUIZZA – CALCIO MONSELICE 1926

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 27 Aprile 2012 Delibere del GiudiceSportivo gara del 24/ 3/2012 BASSANELLOGUIZZA - CALCIO MONSELICE 1926 Sciogliendo la riserva di cui al C.U. N.61 del 28.3.12; la Soc.Calcio Monselice ha formalizzato il preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto in quanto le porte risultavano irregolari, a seguito di misurazione, alte mt. 2,35. La soc. Bassanello Guizza ha presentato proprie controdeduzioni, adducendo al fatto che il Direttore di Gara avesse provveduto alla misurazione, e non avendo rilevato nulla di irregolare, aveva dato regolare svolgimento alla gara stessa senza concedere i prescritti 45 minuti per la regolarizzazione di eventuali anomalie. Rilevato dal R.A. che prima dell'entrata in campo delle squadre, a due minuti dall'inizio della gara, la squadra Calcio Monselice 1926 chiedeva di controllare l'altezza delle porte; che a seguito della misurazione una risultava, a livello del palo sinistro, di circa 2m e 35 cm. Tuttavia l'Arbitro ha valutato di poter svolgere la partita; vista la regola n. 1 del Giuoco del Calcio la quale prevede che il bordo inferiore della sbarra trasversale della porta deve essere situato a mt. 2,44 dal suolo; viste le decisioni ufficiali della F.I.G.C. per i campionati organizzati dalla L.N.D. le quali ammettono una tolleranza di cm. 2 in eccesso e/o in difetto sulla misura di cui sopra; rilevato dal R.A. che l'Arbitro, constatata la irregolarità di una delle porte, ha ugualmente dato inizio alla gara, senza dare alla società ospitante la possibilità di eliminare l'anomalia; visto l'art. 29 c. 5 e 6 C.G.S. il quale prevede che il reclamo in materia di regolarità del campo di giuoco deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'Arbitro dalla società prima dell'inizio della gara; ritenuto altresì di poter procedere d'ufficio in quanto l'errore emerge dal Referto Arbitrale; P.Q.M. il G.S. delibera di: - dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla soc. Calcio Monselice 1926; - per l'effetto incamerare la relativa tassa reclamo; - disporre la ripetizione della gara in oggetto per errore tecnico dell'Arbitro, secondo le modalità che saranno disposte dal Comitato Organizzatore.
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