COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 141 DEL 03/05/2012 Delibera DEL Giudice Sportivo Gara del 28/ 4/2012 SENSATION PROFUMERIE C5 – VIRTUS CALCIO A 5
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 141 DEL 03/05/2012
Delibera DEL Giudice Sportivo
Gara del 28/ 4/2012 SENSATION PROFUMERIE C5 - VIRTUS CALCIO A 5
Il Giudice Sportivo territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Sensation Profumerie C/5 con il quale ha chiesto che venga
inflitta alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per posizione irregolare del calciatore Pepe Agostino nato
il 6.2.1997 poiché non autorizzato ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle NOIF;
letti gli atti ufficiali dai quali risulta che il calciatore Pepe Agostino nato il 6.2.1997 è stato inserito nella distinta della gara oggetto di
reclamo con il numero 18;
rilevato che effettivamente risulta che la società Virtus Calcio a 5 ha effettivamente inserito nella distinta il calciatore quindicenne
Pepe Agostino (6.2.1997), non autorizzato ai sensi dell'articolo 34, comma 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
che, pertanto, va applicata alla Società Virtus Calcio a 5 la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art.
17, comma 5 , lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
1) irroga alla società VIRTUS CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita della gara (Sensation Profumerie C/5 - Virtus Calcio A
5 del 28.4.2012) con il punteggio di 0 - 6 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.