COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 106 DEL 04/05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. BEARZI (Campionato Seconda Categoria) in merito ai provvedimenti assunti dal G.S.T. in ordine ai fatti occorsi nell agara BEARZI –SERENISSIMA del 31.03.2012 (in C.U. n° 93 del 13.04.2012).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 106 DEL 04/05.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell’A.S.D. BEARZI (Campionato Seconda Categoria) in merito ai provvedimenti
assunti dal G.S.T. in ordine ai fatti occorsi nell agara BEARZI –SERENISSIMA del 31.03.2012 (in
C.U. n° 93 del 13.04.2012).
Con tempestivo ed articolato reclamo l’A.S.D. BEARZI ha impugnato i provvedimenti pubblicati in C.U.
n° 93 dd 13.04.2012, con cui il G.S.T., con estese e congrue motivazioni ha assunto i seguenti
provvedimenti: “Delibera:
1) nei confronti dell’A.S.D. BEARZI,
a) la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. BEARZI – SERENISSIMA PRADAMANO,
valevole per il Campionato di Seconda Categoria Girone “C”, con il punteggio di 0 – 3, ai sensi dell’art.
17, punti 1 e 4, lett. b), del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2 del C.G.S.;
b) l’ammenda di € 250,00, ai sensi dell’art. 4, punti 1 e 2, del C.G.S. (responsabilità diretta e oggettiva),
e dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S.;
2) nei confronti del calciatore NERI Fabio (A.S.D. Bearzi) la squalifica fino al 12 aprile 2013, per
condotta violenta ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. a) e d), del
C.G.S.;
3) nei confronti del calciatore BALDAN Matteo (A.S.D. Bearzi) la squalifica per quattro giornate per
essere stato espulso per reiterato comportamento ingiurioso, minaccioso ed intimidatorio nei confronti
dell’arbitro e per aver utilizzato nella circostanza espressioni blasfeme, ai sensi dell’art. 19, punto 3bis, e
dell’art. 19, punto 4, lett. a) del C.G.S.”.
Nessuna difesa è pervenuta nei termini dalla ASD Serenissima Pradamano, alla quale la ASD BEARZI
ha ritualmente notificato il reclamo.
Formulata tempestiva richiesta di essere sentito dalla C.D.T., il presidente della reclamante è stato
convocato per l’udienza del 03.05.2012; in tale occasione, dettagliati i contenuti del reclamo, il
presidente Baldan ha precisato quanto segue:
In ordine alla squalifica per quattro gare del proprio calciatore BALDAN Matteo, il presidente ha
confermato quanto descritto a verbale, ma ha posto l’accento sul fatto che non c’è stato alcun contatto
tra il calciatore e il Direttore di Gara, ed ha chiesto una congrua riduzione della sanzione;
quanto alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, il presidente ha rilevato la
propria perplessità in ordine al fatto che l’Arbitro abbia ben inteso che cosa sia effettivamente accaduto,
evidenziando una potenziale contraddizione nella descrizione fattuale esposta a referto;
quanto all’inibizione del calciatore NERI Fabio per un anno, confermato che sia stato lo stesso NERI
l’autore del gesto violento nei confronti del Direttore di Gara, ha ribadito le proprie perplessità in ordine
alla obbiettiva descrizione dell’Arbitro, che dichiaratamente non ha visto il gesto violento, avendone solo
percepito le conseguenze dannose;
in ordine alla sanzione economica, il presidente Baldan ha rilevato che la sua Società ha effettivamente
prestato al Direttore di Gara ogni necessario ed opportuno supporto, accompagnandolo anche negli
spogliatoi e, a fine gara, fino alla propria autovettura.
Il reclamo è parzialmente fondato solo in ordine alla posizione del calciatore BALDAN Matteo. Infatti,
escluso alcun contatto tra questi e l’Arbitro, come peraltro correttamente dispone il G.S.T., che non a
caso richiama le norme agli art. 19, punto 3bis, e dell’art. 19, punto 4, lett. a) del C.G.S., la C.D.T.
reputa che l’unica espressione ingiuriosa, affiancata dall’unica espressione blasfema descritte a referto
possano costituire un unicum actum con l’atteggiamento fisico descritto in supplemento di rapporto.
Infatti se la concitata esternazione ingiuriosa e blasfema è stata espressa “in faccia” all’arbitro, non può
logicamente esserci stato una (solo successivo) avvicinarsi minaccioso del calciatore all’Arbitro.
Congrua sanzione potrà limitarsi a quanto indicato in dispositivo in considerazione della esplicita
sanzione “minima” prevista dagli art. 19, punto 3bis (squalifica per una giornata di gara), e dell’art. 19,
punto 4, lett. a) del C.G.S. (squalifica per due giornate di gara).
Le altre domande sono, invece, manifestamente infondate.
Il lancio di una borraccia più o meno piena dalla distanza di circa dieci metri, da tergo, che ha colpito
l’Arbitro all’altezza delle reni è fatto addebitato dallo stesso presidente al calciatore NERI Fabio;
evidente il disvalore e la violenza del gesto, nessuna benevolenza la C.D.T. può riconoscere al suo
autore. Né vale discutere della balistica del lancio: se la borraccia ha attinto l’Arbitro alle reni da una
distanza di circa dieci metri, cadendo ai suoi piedi, evidentemente è stata lanciata con forza ed ha
colpito appieno il bersaglio. La sanzione è congrua.
Quanto al fatto che il Direttore di Gara abbia sentito un forte improvviso dolore non è dubitabile. Del
tutto legittima deve, quindi, ritenersi la sua decisione di sospendere definitivamente l’incontro dal
momento che un atto di fisica e rilevante aggressione lo ha posto nelle condizioni, sia fisiche che
psichiche, di non essere più in grado di continuare con serenità ed equilibrio a dirigere una gara
sportiva. Peraltro, è lo stesso reclamante che ha percepito lo stato confusione in cui il Direttore di Gara
si trovava, in particolare, dopo aver subito il colpo.
Quanto alla sanzione economica, non può la C.D.T. dare spazio, in odio alla descrizione a referto di
segno opposto, alle accorate difese della Società, la quale ha affermato che il Direttore di Gara -nella
sua confusione- non si è accorto che fossero proprio i dirigenti del BEARZI, e non quelli della
Serenissima ad accompagnarlo agli spogliatoi.
Ma anche se così fosse stato, la gravità del fatto comunque sarebbe imputabile alla società reclamante,
per evidente responsabilità oggettiva.
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG in parziale accoglimento del reclamo nel solo capo che riguarda la squalifica del
calciatore BALDAN Matteo, riduce la squalifica del predetto a tre giornate di gara;
rigetta il reclamo in ogni altra domanda.
Dispone non addebitarsi la tassa relativa.
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