COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 28/4/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CITTA DI APRILIA – V. RECINE VELLETRI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 28/4/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CITTA DI APRILIA - V. RECINE VELLETRI Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe; - rilevato che al 44º del 2º tempo l'arbitro ammoniva il calciatore LATINI DAMIANO (V.RECINE VELLETRI; questi, in segno di protesta, dopo essersi tolta la maglia di giuoco correva verso l'arbitro tentando di colpirlo, senza riuscirci, per il pronto intervento dei propri compagni di squadra. Successivamente si avventava contro un calciatore avversario colpendolo con un violento pugno al volto facendolo cadere per terra e provocandogli una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso. - A seguito di tale evento, nasceva una rissa che coinvolgeva tutti i tesserati di entrambe le squadre, compresi i componenti la panchina, molti dei quali privi della maglia di giuoco - L'arbitro non riuscendo a contattare i capitani delle squadre per ottenere la loro collaborazione al fine di ristabilire l'ordine constatava che non esistevano le condizioni per far riprendere la gara in quanto molti giocatori privi delle maglie rientravano negli spogliatoi. - considerando che la situazione si è protratta per oltre 5 minuti, l'arbitro non poteva assumere alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei partecipanti alla rissa poichè privi della maglia di giuoco. - pertanto a tutela della propria incolumità emetteva il triplice fischio di chiusura ed al 44º del 2º tempo sospendeva definitivamente la gara sul seguente punteggio CITTA DI APRILIA - V.RECINE VELLETRI 1-0 - Considerato quanto sopra esposto, l'anticipata conclusione della gara deve essere attribuita ad entrambe le società e pertanto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del C.G.S DELIBERA 1) di infliggere alle società CITTA DI APRILIA e V.RECINE VELLETRI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 , nonchè l'ammenda di E 150,00 per entrambe 2) di squalificare il calciatore LATINI DAMIANO (V.RECINE VELLETRI) per sette gare effettive.
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