COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ UNIPOMEZIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 152 DEL 23-2-2012 IN MERITO ALLA GARA UNIPOMEZIA – TOR SAN LORENZO DEL 15-1-2012 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ UNIPOMEZIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 152 DEL 23-2-2012 IN MERITO ALLA GARA UNIPOMEZIA – TOR SAN LORENZO DEL 15-1-2012 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA La Commissione Disicplinare, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: con la decisione impugnata il Giudice di primo grado infliggeva alla società Unipomezia la punizione sportiva della perdita della gara e l’ammenda di € 150,00 per aver schierato in campo il calciatore PITGOI Marius in posizione irregolare. Rleva il Giudice come il calciatore in questione risultasse tesserato per la società Airone Ardea e che l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio avesse respinto il tesseramento inoltrato dalla reclamante in quanto il calciatore straniero con status 70 (dilettante comunitario) non poteva essere né trasferito né svincolato. Avverso tale decisione inoltra reclamo la società UNIPOMEZIA protestando l’assoluta regolarità del tesseramento del calciatore, il quale non avendo mai giocato all’estero ed avendo contratto il primo tesseramento in Italia prima della stagione 2004/2005 doveva essere considerato un status 80 e quindi equiparato di fatto ad un calciatore italiano con la conseguenza che il tesseramento inoltrato era perfettamente regolare e la decisione dell’Ufficio Tesseramento doveva essere considerata errata. Contestualmente la reclamante ha inoltrato ricorso alla competente Commissione Tesseramenti avverso la decisione dell’Ufficio Tesseramento. Rileva la Commissione Disciplinare come l’Ufficio Tesseramento con decisione pubblicata per estratto nel Comunicato Ufficiale n. 18/D abbia dichiarato inammissibile il reclamo della società UNIPOMEZIA. Ne consegue che la decisione dell’Ufficio Tesseramento è rimasta tale e che, alla luce delle emergenze provenienti dall’archivio informativo, le deduzioni della reclamante sono rimaste prive di supporto in quanto il calciatore Pitgoi risulta aver contratto il primo tesseramento, come dilettante straniero status 70, nella stagione 2008-2009. Il reclamo è quindi infondato e la decisione impugnata va confermata integralmente. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando integralmente le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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