COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI CIRCEO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 187 DEL 29.3.2012 (Gara: AMATORI CIRCEO – SUIO del 18.3.2012 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI CIRCEO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 187
DEL 29.3.2012
(Gara: AMATORI CIRCEO – SUIO del 18.3.2012 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe,
Esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società interessata, ritualmente convocata, non si è presentata. A motivo del reclamo la
ricorrente è convinta che il tesseramento del calciatore CAROCCI RENZO, effettauto in data
25.10.2010, debba essere considerato come tesseramento con vincolo ritenuto pluriennale.
Non avendo il calciatore comunicato con lettera raccomandata ar l’intenzione di interrompere
l’accordo tra le parti, questa Società ha ritenuto, in buona fede, il tesseramento del CAROCCI
ancora valido, pur riconoscendo che l’art. 32 delle NOIF statuisce che le richieste di rinnovo di
tesseramento di calciatori che abbiano compiuto il 25mo anno di etò, debbano essere inviate dal
calciatore personalmente ogni anno.
Insiste in conclusione la Società AMATORI CIRCEO nel considerare il tesseramento del loro
calciatore, formalizzato in data 25.10.2010 ancora valido, e pertanto chiede che venga annullata la
decisione del Giudice Sportivo indicata in epigrafe.
Questa Commissione, dopo aver esaminato tutte le carte in possesso, non può non considerare
che bene ha operato, nella circostanza il Giudice Sportivo di prime cure, il quale ha potuto
accertare, attraverso il competente Ufficio Tesseramenti che il calciatore CAROCCI REMO è
risultato sotto svincolo in virtù dell’art. 32 bis delle NOIF.
Detto articolo “Durata del Vincolo di Tesseramento e svincolo per decadenza” stabilisce che i
calciatori che entro il termine della stagione sportiva abbiano anagraficamente compiuto ovvero
compiranno il 25mo anno di età, possono chiedere ai Comitati di appartenenza, lo svincolo per
decadenza di tesseramento. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra
il 15 Giugno ed il 15 Luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma,
dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso
mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno
pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno.
Il calcaitore in questione, nella stagione sportiva 20109-2010, aveva esercitato tale facoltà
svincolandosi e quindi dalla successiva stagione il vincolo contratto decadeva automaticamente al
termine della stagione sportiva. Quindi il tesseramento contratto il 25.10.2010 era scaduto il
successivo 30.6.2011.
Nella corrente stagione sportiva avrebbe, quindi, dovuto contrarre un nuovo tesseramento.
La Società stessa, riconoscendo di non aver osservato tale adempimento, provvedeva solamente
in data 31.3.2012 a regolarizzare la posizione del CAROCCI.
Appare evidente a questa Commissione, alla luce di quanto sopra esposto, che le motivazioni della
ricorrente non sono condivisibili e, pur volendo riconoscere la buona fede della Società AMATORI
CIRCEO nella vicenda in argomento, non può che fare presente che il CAROCCI, nella gara
oggetto del ricorso, non poteva legittimamente prendervi parte.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento confermando per l’effetto la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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