COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 460 del 30.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 192/A ASD VILLALBA (Cl) preannuncio reclamo – gara 3^ categoria ASD Villalba / ASD Sicilianamente del 11/03/2012 – Comunicato Ufficiale 56 CL del 14/03/2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 460 del 30.04.2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento 192/A
ASD VILLALBA (Cl) preannuncio reclamo – gara 3^ categoria ASD Villalba / ASD Sicilianamente del 11/03/2012 – Comunicato Ufficiale 56 CL del 14/03/2012
La società ASD Villalba ha formulato espressa richiesta di invio degli atti di gara in epigrafe, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico.
La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che la formulazione di espressa richiesta di presa visione e/o invio degli atti ufficiali della gara a seguito della quale sono scaturiti i provvedimenti che si intendono impugnare comporta il contestuale versamento della tassa al momento del gravame (art. 36 comma 6 CGS), rileva tuttavia che non è stato dato alcun seguito al preannuncio di reclamo inoltrato.
P.Q.M.
In applicazione dell’art. 33 comma 8 CGS, dispone a carico della società ASD Villalba l’addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=
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