COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 03 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 24/ 4/2012 REAL MONTEFORTE – CHIAMPOARSO

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 03 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 24/ 4/2012 REAL MONTEFORTE - CHIAMPOARSO Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 70 del 27.04.2012, la società REAL MONTEFORTE ha dato seguito al preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara, lamentando la partecipazione alla stessa del giocatore GALIOTTO ALBERTO (soc. Chiampoarso) in posizione irregolare. Premesso che il reclamo è pervenuto a questo Organo Giudicante in data 27.04.2012, quindi oltre i termini abbreviati come da C.U. n. 51 del 08.02.2012; premesso altresì che il reclamo verte su posizione irregolare di un giocatore, materia su cui il G.S. decide d'ufficio; effettuato gli accertamenti di rito da cui è emerso che il giocatore GALIOTTO ALBERTO (soc. Chiampoarso) ha preso parte alla gara in oggetto non avendone titolo in quanto squalificato per una gara in seguito ad espulsione comminata nella gara precedente del 21.04.2012, come pubblicato in C.U. n. 69 del 26.04.2012; P.Q.M. il G.S. delibera di: - di dichiarare inammissibile il ricorso inoltrato dalla società Real Monteforte, con addebito della relativa tassa reclamo; - - - di sanzionare la soc. Chiampoarso con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato REAL MONTEFORTE - CHIAMPOARSO 3 - 0, per aver fatto partecipare alla gara un giocatore che non ne aveva titolo; - di nfliggere alla stessa società l'ammenda di euro 55,00; - squalificare il giocatore GALIOTTO ALBERTO (soc. Chiampoarso) per una gara ulteriore; - di inibire il dirigente accompagnatore Sig. Pieropan Michele fino al 14.05.2012.
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